Agenzia delle Entrate - Risposta n. 95 del 25 marzo 2020 Con la risposta n. 95 del 25 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di IVA e non imponibilità per i servizi prestati nei porti. In particolare, l’art. 9, c. 1, n. 6), del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità IVA ai sevizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. E’ un regime subordinato alla duplice condizione che le prestazioni siano svolte nell'ambito del porto e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Quanto al requisito che le operazioni effettuate riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, occorre evidenziare che l'art. 3, c. 13, del decreto legge n. 90 del 1990, prevede che tra i servizi prestati nei porti riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio della non imponibilità non spetta per la realizzazione di un'opera ex novo, ed inoltre è stato evidenziato che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. Pertanto se si tratta di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto, si rende applicabile il regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA. Diversamente gli acquisti di beni, restano assoggettati al normale regime dell'IVA. Infine, in merito alle prestazioni di servizi relative all'ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, le stesse potranno rientrare nel regime di non imponibilità dell’IVA solo qualora rispettino le condizioni e i requisiti previsti.