L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 159 del 27 maggio 2019 riguardante la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. La disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione. Le norme si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Il decreto 10 maggio 2019 del MEF individua gli esoneri e precisa che in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: - alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi; - fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate dal decreto, nonché alle operazioni, effettuate in via marginale rispetto a quelle o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018. Ne consegue che le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate: - nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura; - salvo esonero, mediante il rilascio della ricevuta fiscale, sino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro; anche successivamente, qualora si rientri nelle ipotesi individuate nel richiamato d.m. 10 maggio 2019; - salvo esonero, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, dal 1° luglio questa forma di certificazione è obbligatoria, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Pertanto per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti, quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione per cui non sono soggette all'obbligo di certificazione le operazioni riguardanti le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, sia quello di trasporto (marginale) non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri. La marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo «fino al 31 dicembre 2019». Resta comunque ferma la possibilità di: - emettere fatture, anche riepilogative; - annotare cumulativamente tali fatture. Quanto alla ipotizzata riduzione dei termini dell’accertamento, va ricordato che la riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al minuto, salvo che abbiano esercitato l’opzione. Ne consegue che in assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che l’effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, che rimangono quelli ordinari.