L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 24 del 29 gennaio 2024 in tema di servizio idrico integrato e bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio. Con l'"avvento" della fatturazione elettronica in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dal relativo provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018 l'obbligo di emissione del documento contabile tramite il sistema di interscambio ("SdI") ha riguardato anche i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 "Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", anche laddove emettano le "bollette/fatture". Con la risposta ad interpello n. 476 del 2019 è stato chiarito che l'assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche - con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante - non facia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. Ne deriva che, in mancanza di un'abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all'articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto IVA. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche - che possono essere effettuate "entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi" - deve tenersi conto di "tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare", ancorché non riscossa». Tali chiarimenti restano validi anche nell'ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private - che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica - cui è affidata la gestione dei servizi in questione.