Con il messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024 l'INPS ha indicato le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà e sono state ammesse alla fruizione del relativo sgravio contriutivo, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023. Le predette imprese usufruiranno delle riduzioni contributive mediante conguaglio. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. La procedura per il conseguimento dello sgravio in oggetto deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996". Le imprese interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”; • nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo. Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 aprile 2024.