Sicilia, prorogata la mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Inps – Messaggio n. 3134 dell’11 agosto 2022


Con il messaggio n. 3134 dell’11 agosto 2022 l’INPS illustra la proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.

L’articolo1-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha aggiunto, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-bis che ha previsto per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione stessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Successivamente, l’articolo 11, comma 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha aggiunto, al predetto articolo 1 della legge n. 145/2018, il comma 251-ter che ha previsto che l’indennità in argomento possa essere concessa dalla Regione Siciliana, in continuità con il precedente periodo, fino al 31 dicembre 2021.

Da ultimo, l’articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel modificare il citato articolo 1, comma 251-ter, della legge n. 145/2018, ha prorogato ulteriormente, fino al 31 dicembre 2022, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i succitati lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana, prevedendo la copertura dei relativi oneri pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022.

A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

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