Il Legislatore, per garantire una maggiore tutela ai lavoratori, ha esteso al committente la responsabilità penale legata a lesioni o decessi a seguito della violazione della normativa anti-infortunistica. Il committente, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34893 del 31 luglio 2019, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di attribuzione dell’incarico lavorativo a due o più imprese è chiamato a nominare un coordinatore sia nella fase di progettazione, sia in quella di esecuzione, per diffondere un’adeguata informativa ed adottare idonee misure di sicurezza. IL FATTO In seguito al decesso di un prestatore d’opera, impiegato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, il committente, assieme ai datori di lavoro facenti capo alle due ditte incaricate, veniva indagato per il reato di omicidio colposo, a seguito della violazione delle norme anti–infortunistiche. L’uomo era, infatti, accusato di aver tenuto delle condotte colpose consistenti nella mancata designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e nel non aver verificato l’idoneità tecnico–professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati. Le indagini si concludevano con l’apertura del processo penale che, in entrambi i gradi di giudizio di merito, si concludeva con la condanna di anni due alla pena detentiva ed al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. Avverso detta sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal committente, confermando la condanna. I giudici di legittimità, richiamando quanto prescritto dalle disposizioni normative in materia (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008) chiariscono che l’omessa nomina del coordinatore è da sola sufficiente a giustificare l’affermata responsabilità penale, atteso che l’evento letale o meramente lesivo costituisce la concretizzazione del rischio interferenziale connesso alla presenza di due o più imprese nel cantiere. La nomina di un coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, prosegue la Corte, avrebbe potuto ridurre la probabilità di verifica dello stesso, in quanto tale tecnico avrebbe provveduto ad un’adeguata informativa e ad adottare opportune ed idonee misure di sicurezza. Nel caso di specie il committente, pur avendo incaricato due ditte per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, non aveva individuato il coordinatore, contribuendo a determinare così l’evento criminoso. Da qui il rigetto del ricorso.