Agenzia delle Entrate - Risposta n. 467 del 4 novembre 2019 In tema di sisma bonus, il D.L. n. 63/2013 si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura del 70%, o 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80%, o 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, in caso di diminuzione di due classi di rischio. Il beneficio - ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 467 del 4 novembre 2019 - si applica anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. In sintesi, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 1° gennaio 2017. Sul punto è stato chiarito che ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n. 58 del 2017, per cui per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.