Agenzia delle Entrate - Risposta n. 36 dell’11 gennaio 2021 Con la risposta n. 36 dell’11 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazioni per riqualificazione del patrimonio immobiliare, con riguardo all’articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater, 2-quater e articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del Decreto Legge n. 63 del 2013. Sul punto, con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la fruizione delle detrazioni richiamate riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Nell’ipotesi di procedure autorizzative iniziate in data antecedente al 1° gennaio 2017, non è possibile fruire del Sismabonus o dell'ecosismabonus. Occorre evidenziare, però, che questa conclusione non ha validità qualora la dichiarazione del contribuente in merito alla circostanza che inizialmente gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico non erano previsti nel progetto e, pertanto, non erano stati oggetto di alcuna autorizzazione in sede di istruttoria del permesso di costruire richiesto nel 2016, e che solo successivamente, poiché divenuti obbligatori a seguito dell'adeguamento della disciplina urbanistica, sono stati preventivati e rientrano tra le opere soggette alla SCIA, possa essere documentata a seguito di un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (successiva al 1° gennaio 2017) ovvero in presenza dell'avvio di una nuova procedura.