L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 214/2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’avviso “Smart cities and Communities and Social Innovation”. Il MIUR ha ritenuto che i contributi in natura, quale prestazione non retribuita, convenzionalmente valorizzata ai meri fini della concessione del sostegno economico, con riferimento alla misura delle retribuzioni orarie e giornaliere di una prestazione di lavoro equivalente, non rilevino fiscalmente. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la rilevanza fiscale delle somme è, invero, da ravvisarsi nelle finalità perseguite dall’ “Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation” volto, tra l’altro, a favorire la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile dei territori rendendo il territorio maggiormente competitivo ed attrattivo. In particolare, prevede la definizione e l’attivazione di interventi in grado di promuovere la ricerca al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delle Regioni. Per tale ragione, gli interventi devono essere in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di origine industriale ed accademica. Infatti, proprio l’attività di ricerca riconduce i “contributi in natura”, anche erogati sotto forma di rimborso spese, nell’ambito di applicazione dell’art. 50, comma 1, lettera c), TUIR laddove è disposto che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Infatti, nel concetto di borsa di studio, imponibile fiscalmente, si ricomprendono anche le elargizioni attribuite a favore di soggetti non studenti volte a sostenere l'attività di studio, di ricerca, di formazione e di specializzazione. Per tale motivo, i “contributi in natura” si configurano come misure finalizzate a sostenere l'attività di ricerca e, non ravvisandosi deroghe da parte di disposizioni speciali di esenzione, imponibili ai fini IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ne consegue che il MIUR sarà tenuto ad assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF i contributi in esame, che deve erogare a chiusura delle posizioni non ancora definite.