Parte alla Camera dei Deputati l’iter parlamentare del disegno di legge lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 unitamente al decreto lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 85/2023). Il Presidente della Repubblica ha infatti autorizzato, il 6 novembre 2023, la presentazione del disegno di legge alle Camere. Con riferimento ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working si conferma e si formalizza per legge che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Si tratta della “trasposizione” in norma di quanto già in essere per le tempistiche relative alle comunicazioni. L’attuale formulazione dell’art. 23 della l. n. 81/2017, così come modificato dall'art. 41 bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni in l. n. 122/2022) prevede che con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149/2022 e relativi Allegati è stato adottato il modello di "Comunicazione Accordo di Lavoro agile” e delineate le "Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile". La comunicazione deve avvenire mediante l'applicativo disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro, oppure, in alternativa, mediante i servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni. Con una FAQ pubblicata sul sito istituzionale il Ministero del Lavoro il 23 dicembre 2022 il Ministero aveva comunicato che i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo. In entrambi i casi, come detto, la decorrenza è l'inizio del periodo di smart working, o in caso di proroga, la data finale del periodo precedentemente comunicato. Sempre il Ministero del Lavoro tramite il proprio sito ha informato che è disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consente di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce inviando un file Excel. Si ricorda che è venuto meno l’obbligo di allegare copia dell’accordo individuale di lavoro agile, fermo restando che l’art. 2 del D.M. prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare l’accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione. Le novità del disegno di legge sul lavoro Con l’art. 7 del disegno di legge in materia di lavoro si interviene a modificare e integrare l’art. 23 della l. n. 81/2017. Viene, infatti, previsto (Art. 7 - Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile) quanto segue: 1. All’art. 23, comma 1, primo periodo, della l. n. 81/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “con decorrenza dal 1° settembre 2022” sono soppresse; b) dopo le parole “prestazioni di lavoro in modalità agile” sono inserite le seguenti “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”. Qualora il disegno di legge dovesse essere approvato con la “nuova” formulazione dell’art. 23: - obbligo di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro con le attuali modalità entro il termine di 5 giorni dalla data di avvio del lavoro agile ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione; - resterebbero confermate le attuali modalità di comunicazione e l’aspetto sanzionatorio ovvero l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di assenza o ritardata comunicazione. La prossima scadenza per lo smart working Si ricorda infine che il prossimo 31 dicembre 2023 verrà a scadere il diritto per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, al lavoro agile. La legge di Bilancio 2023, come modificata dal D.L. n. 132/2023, ha previsto infatti fino al 31 dicembre 2023 che per i lavoratori fragili, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Sempre il prossimo 31 dicembre, salvo eventuali proroghe, verrà meno anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 e per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni; per questi ultimi il diritto è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.