A partire dal 1° giugno 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy, ha previsto, in applicazione del decreto 25 novembre 2021, che siano applicate nuove sanzioni alle società cooperative. In sostanza, alla cooperativa può essere irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l’importo dovuto in tre casi: - la cooperativa non ottempera alla diffida impartita dal revisore per l’eliminazione di irregolarità sanabili senza giustificato motivo; - la cooperativa che ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto per due esercizi consecutivi non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c.; - la cooperativa ha perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente in quanto ha modificato le previsioni di cui all’articolo 2514 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall’art. 2545 octies c.c. Il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che la cooperativa, assoggettata a ispezione o revisione, non ha provveduto, a seguito di diffida ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi indicati dall’articolo 2545 octies c.c., deve: - contestare immediatamente la violazione al legale rappresentante o alla persona delegata all’ispezione; - compilare e consegnare sottoscrivere il modulo allegato al decreto; - trasmettere entro tre giorni il modulo alla divisione V della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero tramite pec. Se il legale rappresentante si rifiuta di sottoscrivere l’atto di contestazione, il revisore è tenuto a trasmetterlo tramite posta all’inizio di posta certificata della cooperativa o tramite raccomandata. La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. La cooperativa può pagare in misura ridotta del 30% la sanzione prevista se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla notifica. La cooperativa entro il termine di 30 giorni dalla notifica può inoltrare alla Divisione V scritti difensivi e documenti per chiedere il riesame del provvedimento. Il ministero può: - ritenere fondata la contestazione e comunicare la somma della sanzione amministrativa e ingiungere il pagamento; - emettere provvedimento motivato di archiviazione qualora non ritenga fondata la contestazione. La competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Infine, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procede alla riscossione tramite esecuzione forzata.