Dal 1° agosto 2023 inizia la sospensione dei termini processuali fino al 31 agosto prossimo. I contribuenti avranno a disposizione più tempo per notificare all’Agenzia delle Entrate i ricorsi introduttivi o anche per effettuare le relative costituzioni in giudizio. Non si tratta, però, dell’unica sospensione dei termini. Una misura dal tenore analogo, sia pure con alcune differenze, interessa anche i c.d. avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità ricevute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Iva. In particolare, l’art. 7-quater, comma 17 del D.L. n. 193/2016 prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 462/1997 e 1 comma 412 della L. 311/2004. Deve però osservarsi che se da una parte il periodo di sospensione è leggermente più lungo, di quattro giorni, rispetto alla sospensione dei termini processuali, dall’altra la previsione di legge contiene rilevanti limitazioni. Dopo la ricezione dell’avviso bonario il contribuente può scegliere se effettuare il versamento in un’unica soluzione o a rate. In entrambe le circostanze il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto. In tal caso opera la sospensione dei termini. Se, ad esempio, l’avviso bonario sarà stato ricevuto il 28 luglio 2023, il termine per effettuare il versamento avrà scadenza il 2 ottobre 2023. Infatti, tre giorni sono decorsi dal 29 al 31 luglio; 26 giorni sono compresi dal 5 al 30 settembre; il trentesimo giorno cade il 1° ottobre 2023, ma è domenica. Conseguentemente, il termine di versamento slitta al primo giorno successivo non festivo. Se, invece, l’avviso bonario dovesse essere ricevuto nel periodo di sospensione, quindi dal 1° agosto al 4 settembre, il termine di trenta giorni per pagare decorrerà direttamente dal 5 settembre prossimo. Il periodo di sospensione non trova però applicazione con riferimento ai piani di rateazione in corso, quindi per le rate successive alla prima, accordati ai sensi dell’art. 3 – bis del D.lgs. n. 462/1997. Deve poi considerarsi che alla predetta sospensione se ne aggiunge un’altra dovuta ad eventi calamitosi. Infatti, i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1 del D.L. n. 61/2023, interessati dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, i termini di pagamento relativi a qualsiasi atto sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 agosto successivo. Per quanto riguarda le richieste di documentazione non è prevista alcuna sospensione dei termini. Tuttavia, con comunicato del CNDCEC n. 92 del 5 luglio 2023 è stato ricordato che, sia pure informalmente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni potrà essere effettuata, senza alcuna conseguenza, dopo la “pausa estiva”, quindi entro i primi quindici giorni di settembre. Il rinvio dovrebbe anche interessare le spiegazioni relative alle segnalazioni di anomalia riguardanti i modelli ISA. È auspicabile che si tratti veramente dell’ultima volta in cui si sovrappongono una serie di richieste di chiarimenti e di documentazione in concomitanza con le scadenze più impegnative dell’anno fiscale. Il problema dovrebbe essere risolto definitivamente con l’approvazione della legge delega fiscale e dei relativi decreti delegati. Dovrebbe essere previsto uno stop alle richieste del Fisco perlomeno nei mesi di luglio e agosto e in concomitanza con le festività natalizie. I professionisti avranno in questo caso la possibilità di dedicarsi alle scadenze principali rinviando ad un periodo successivo la trasmissione della documentazione richiesta dal Fisco.