Sospensione del termine di prescrizione del diritto alle prestazioni: istruzioni INAIL

Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni.

Come noto, l’articolo 112, comma primo, del d.p.r. n. 1124/1965 disciplina con una norma speciale la prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL, disponendo che l’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione il termine “prestazione” usato dalla predetta norma va inteso in senso restrittivo e cioè non come sinonimo di qualsiasi prestazione monetaria o assistenziale richiesta all’Istituto assicuratore ma come prestazione nascente dall’accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi il grado di inabilità, della data dell’infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale. Una volta accertato, il diritto del lavoratore alla rendita si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, mentre i singoli ratei di rendita si prescrivono nel termine di cinque anni.

Pertanto, a seconda della tipologia di prestazione, la disciplina della prescrizione è stabilita dall’articolo 112, comma primo, del suddetto d.p.r. n. 1124/1965 o dagli articoli 2946 o 2948 del codice civile, che prevedono rispettivamente i termini di 10 e 5 anni.

L’articolo 111, comma secondo, del d.p.r. n. 1124/1965 regolamenta la sospensione del termine di prescrizione triennale stabilito dall’articolo 112, comma primo, disponendo che “la prescrizione prevista dall’art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità”.

Sulla portata di questa disposizione si sono tuttavia registrati nel tempo orientamenti contrastanti della giurisprudenza, pertanto, sulla questione erano intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza 16 novembre 1999, n. 783 avevano già affermato che la sospensione del decorso del termine di prescrizione di cui al predetto articolo 111, comma secondo, permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni.

In linea con tale orientamento, la Sezione Lavoro della Cassazione si era pertanto pronunciata nel senso che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’INAIL di cui all’art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.

Mutando orientamento, con successive sentenze la Corte di Cassazione ha tuttavia affermato che anche dopo la sentenza delle Sezioni unite n. 783/1999, l’articolo 111 d.p.r. n. 1124/1965, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l’Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.

Per risolvere il contrasto, nel 2019 la questione è stata nuovamente portata all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si sono pronunciate con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, nei termini di seguito esposti.

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928

Nella sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che deve ritenersi che ai sensi dell’art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall’art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all’art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ed all’assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Con la sentenza in argomento, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n. 783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’Istituto.

In particolare, le Sezioni Unite, dopo la ricostruzione degli opposti orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo, hanno ritenuto di aderire a quello secondo cui il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’INAIL di cui all’art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965 è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.

La Corte ha inoltre chiarito la portata dell’articolo 1117 del predetto decreto, affermando “che la sospensione prevista dall’art. 111 secondo comma si protrae per tutta la durata del procedimento, e fino ad una sua definizione in senso positivo o negativo. Il decorso dei termini indicati nel terzo comma è utile al solo fine di rimuovere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria che, da quel momento, l’interessato ha facoltà di proporre (…). Ritiene allora il Collegio che il terzo comma dell’art. 111 del d.P.R. 1124 del 1965 assegni all’amministrazione un termine, ordinatorio, al quale è coordinata l’attribuzione all’assicurato della facoltà, e non l’obbligo di agire. Decorso tale termine l’Istituto non è privato della facoltà di adottare un provvedimento né il suo comportamento silente assume un rilievo significativo. La condotta inerte va qualificata come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto”.

Istruzioni operative

In linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928, il termine di prescrizione triennale previsto dall’articolo 111, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

Poiché, in applicazione del suddetto principio, la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto.

L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato.

Secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV. 11 ottobre 2022, n. 29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.