Sospensione di termini tributari: domande e risposte su alluvione

Tre diverse faq sono online da oggi, 28 giugno 2023, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le prime due forniscono chiarimenti sulla sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio scorso. Una terza, invece, punta sugli effetti della proroga di versamento per tutti i contribuenti che si avvalgono del “ravvedimento speciale”.

In sintesi domande e risposte nei vari ambiti.

Sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

È stato chiesto se il contribuente che decide di non avvalersi della sospensione e rinvia il carico fiscale al 31 luglio 2023 deve aggiungere all’importo dovuto la prevista maggiorazione dello 0,40% e se, in caso di pagamenti rateali, è possibile effettuarli entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di interessi.

L’Agenzia osserva che, in base a quanto disposto dal decreto “Alluvione”, in particolare dal comma 7, articolo 1, (Dl n. 61/2023) si evince che nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali. La norma consente, per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione, di effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni. Parimenti, se il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In particolare, sottolinea l’Amministrazione, quando il contribuente che sceglie di mantenere il piano rateale non è titolare di partita Iva, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, se non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni. Nei casi descritti è, comunque, opportuno riportare, nella delega di pagamento, il numero di rata versata.

Un altro dubbio sollevato riguarda l’ipotesi di somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Gli interessati chiedono quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione previsto dal Dl “Alluvione” (1° maggio – 31 agosto 2023).

Anche in questo caso la risposta è nel comma 7 dell’articolo 1 della norma, il quale specificamente prevede che i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche da quella “estiva” (articolo 7-quater, comma 17, Dl n. 193/2016). Quindi, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui pagare l’intera somma dovuta o la prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre. In relazione alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.
Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

Gli effetti della proroga dei versamenti relativi al ravvedimento speciale

Il dubbio è se i nuovi termini di versamento (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023)  della seconda e terza rata delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

L’Agenzia innanzitutto riepiloga che l’istituto introdotto dall’ultimo Bilancio (articolo 1 commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). Poi ricorda che tale disposizione è stata ritoccata dall’articolo 19 del Dl n. 34/2023, il quale ha posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, ha rimodulato i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023. Infine ha individuato il 20 dicembre 2024 quale termine ultimo di pagamento rateale (dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).
Ebbene, i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi. L’articolo 19 del Dl n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive, con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.