Il periodo di sospensione feriale risulta applicabile anche al rito tributario. Lo afferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24124 del 27 settembre 2019. IL FATTO Il caso trae origine da una sentenza con cui la Ctr Sicilia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da una contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a IRPEF e altri tributi per l'anno 2006. Secondo il giudice di appello l'impugnazione era tardiva perché a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12 marzo 2014, l'impugnazione era stata notificata il 28 ottobre 2014, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Invero, ferma la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata dalla Ctr nel 12 marzo 2014, il termine c.d. lungo, correlato alla pubblicazione della sentenza non notificata, pari a mesi sei, e considerato il periodo di sospensione feriale (giorni 60), applicabile anche al rito tributario in forza dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992, andava a scadere, dopo la ripresa del termine sospeso a far data dal 16 settembre 2014, il 28 ottobre 2014, epoca nella quale, è ancora la Ctr a rilevarlo, venne notificato l'appello del contribuente.