Dall’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’articolo 1 comma 679 della legge di bilancio 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento». A titolo esemplificativo si ricorda che l’articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per attività sportive per ragazzi, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Altri sistemi di pagamento tracciabili – Come dice la parola stessa, un pagamento è tracciabile quando è possibile mantenere una traccia e quindi risalire al soggetto che l’ha effettuato, in quale data e attraverso quale sistema: ciò per facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, sono consentite le modalità di pagamento che rendono certa l’individuazione del mittente e del destinatario dello stesso, anche le più moderne, tra cui Apple Pay, PayPal, Google Play, etc. Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/2022, è possibile fare riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Infatti, tale sistema di pagamento può essere definito tracciabile essendo collegato a conti correnti bancari che individuano in modo univoco sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato. Dimostrazione utilizzo pagamenti tracciabili – L’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili è dimostrata mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, il pagamento può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ossia tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, etc. In particolare, l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Invece, in caso di pagamento con applicazioni via smartphone, occorre esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si è effettuata l’operazione. Laddove non sia possibile dare con altro mezzo prova del pagamento, è possibile esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento. Qualora da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, occorre esibire anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione. Sostenimento delle spese – Il requisito richiesto dalla norma circa la tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. In merito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente cui è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Infatti, il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si pensi, ad esempio ad un genitore anziano che utilizza la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le proprie spese detraibili; se il genitore dimostra che ha sostenuto personalmente l’onere, anche tramite una dichiarazione in cui asserisce di aver rimborsato la spesa al figlio in contanti, non perde il diritto alla detrazione.