Spese di istruttoria scolastica nel 730 precompilato: pubblicato il decreto per la trasmissione dei dati

Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022

Mef – Decreto 10 agosto 2020


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto del Mef 10 agosto 2020 riguardante la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

I soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta.

Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022.

Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali saranno stabilite le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni.

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