È “saltato” il tetto alle spese sanitarie che potranno continuare ad essere considerate in detrazione anche dai contribuenti che dichiarano un reddito elevato, quindi superiore a 240.000 euro. Il dietro front del Governo si desume dal testo della legge di Bilancio 2020 approdata ora alla Camera, per un’ulteriore lettura, in vista dell’approvazione definitiva. Resta invece confermato l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti che, ove non osservato, determinerà la perdita del beneficio fiscale. La disposizione originaria: il “tetto” alle detrazioni Secondo la disposizione originaria, il Governo prevedeva la “modulazione” della detrazione del 19% spettante relativamente alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta. La detrazione era integrale fino a 120.000 euro di reddito dichiarato. Nella fascia di reddito compresa tra 120.000 e 240.000 la detrazione diminuiva gradatamente, fino a scomparire completamente per i contribuenti che avrebbero dichiarato redditi di importo superiore a 240.000 euro. Dalla “stretta” risultavano però escluse le spese mediche sostenute per le patologie “gravi”. Più in generale, e sotto questo profilo la disposizione risulta confermata, il limite dovrebbe essere applicato dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri oneri detraibili, fatte salve alcune limitate eccezioni. La novella fa riferimento agli oneri detraibili di cui all’art. 15 TUIR. La novità riguarderà, ad esempio, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, le spese scolastiche, le rette universitarie e le spese per le attività sportive per i ragazzi fino a 18 anni. L’indicazione è effettuata solo a titolo esemplificativo in quanto gli oneri detraibili che dovranno essere commisurati al reddito sono in realtà molti di più essendo previste solo poche deroghe. Sono invece escluse dall’ambito applicativo della novità, le altre detrazioni disciplinate da disposizioni diverse dal citato art. 15 come, ad esempio, la detrazione relativa alle spese aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, oppure la detrazione relativa al risparmio energetico. In tali ipotesi il beneficio fiscale continuerà a spettare per intero senza alcuna limitazione rispetto al reddito complessivamente dichiarato. Invece, possono continuare ad essere considerati integralmente in detrazione gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; gli interessi passivi su mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale. Il “ripensamento” La disposizione in rassegna, secondo il testo normativo attualmente all’esame della Camera, non è più applicabile alle spese sanitarie. I contribuenti continueranno a beneficiare della detrazione pari al 19% dell’importo totale sostenuto nell’anno, cioè pagato, nella misura eccedente la franchigia di 129,11 euro. Inizialmente, invece, la disposizione escludeva espressamente le sole spese mediche “sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.” Si tratta, ad esempio, di talune patologie croniche e invalidanti. Il meccanismo che limita le detrazioni La rubrica della disposizione è “Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito”. La norma precisa in premessa che la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Successivamente, si precisa che nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia compreso tra 120.000 euro e 240.000 euro la detrazione si riduce proporzionalmente al crescere del reddito. In particolare, la detrazione spetta per la “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro”. Ad esempio Se il reddito complessivo ammonta a 200.000 euro, la detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto tra 40.000 e 120.000 euro, quindi, le detrazioni possono continuare ad essere considerate, ma nella misura ridotta di 1/3. La tracciabilità integrale Risulta confermata, invece, la disposizione che subordina il diritto a fruire delle detrazioni di imposta, ivi comprese quelle sostenute per le spese mediche, alla tracciabilità dei pagamenti. Il contribuente dovrà quindi sostenere i predetti oneri utilizzando la carta di debito o di credito. Le uniche eccezioni sono costituite dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ovvero le spese mediche per le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o private accreditate. In tali ipotesi i pagamenti potranno continuare ad essere effettuati in contanti presentando la tessera sanitaria nazionale. La legge di Bilancio 2020 non contiene più neppure la disposizione che, secondo la prima formulazione della manovra, prevedeva l’irrogazione di specifiche sanzioni nei confronti di commercianti e professionisti che rifiutavano i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito. Si pone così il problema di come coordinare la “cancellazione” dell’obbligo di dotarsi del POS con l’obbligo di tracciabilità delle spese mediche. L’unica soluzione, in caso di mancata accettazione del bancomat o della carta di credito, per conservare il diritto alla detrazione degli oneri sostenuti nell’anno, è effettuare il pagamento con il “vecchio” assegno bancario. In alternativa si potrà procedere anche con bonifico bancario, ma i disagi sono intuibili. Il paziente, dopo aver effettuato la visita, dovrà lasciare l’ambulatorio o lo studio medico senza aver effettuato il pagamento e procedendo direttamente presso la propria abitazione non appena avrà a disposizione un personal computer. In alternativa, laddove il paziente sia sufficientemente attrezzato, dovrà effettuare il bonifico bancario con il tablet o il telefonino al termine della visita presso lo studio medico.