Continua l’analisi relativa ai controlli da effettuare sui dati presenti nella dichiarazione precompilata, i quali se non corretti devono essere modificati o integrati. Infatti, è possibile che nel precompilato non sia presente qualche reddito da dichiarare, a causa di una non corretta comunicazione effettuata dal soggetto erogante, così come potrebbero mancare o risultare inesatte una o più voci di spesa. In tale sede ci soffermeremo sui controlli da effettuare sulle spese scolastiche. La detrazione delle spese scolastiche – L’articolo 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir prevede una detrazione del 19% per la spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali, da calcolare su una spesa massima di 800 euro. Si ricorda che l’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili. Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici. Sono altresì detraibili il servizio mensa e altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti. Rientrano nel predetto regime di detraibilità anche le spese sostenute per l’assicurazione della scuola, per le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico. Invece, non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria. Obbligo trasmissione dati – In base a quanto previsto dal decreto MEF del 10.08.2020, le scuole statali, le scuole paritarie private e gli enti locali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le spese scolastiche, le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. L’invio della comunicazione era facoltativo per il 2020 e 2021, mentre è diventato obbligatorio a partire dall’anno d’imposta 2022. Tuttavia, spesso i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi pre e post scuola, sono gestiti dai Comuni o da altri Enti Locali, i quali, qualora non rientrino nel perimetro dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma gestiscono solo alcuni servizi per scuole terze, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata. Pertanto, i dati relativi a tali servizi potrebbero non essere oggetto di precompilazione; in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti, il contribuente può autonomamente indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili. Spesa inserita interamente nella precompilata di un solo genitore – Le spese scolastiche sono esposte nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico. Nel caso in cui la spesa è presente per l’intero importo nella precompilata di uno solo dei genitori ma è stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, occorre modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 800 euro annui per ogni studente. Spesa non inserita nella precompilata – Può anche capitare che l’importo della spesa scolastica non sia inserita nella dichiarazione precompilata, ma venga esposta nel prospetto riepilogativo dei genitori, in quanto non è indicato il soggetto che ha sostenuto la spesa. In tal caso, il genitore che ha sostenuto la spesa deve inserire l’importo della spesa nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.