Agenzia delle Entrate - Risposta n. 577 del 10 dicembre 2020 Con la risposta n. 577 del 10 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ambito applicativo dello split payment. Il regime della scissione dei pagamenti "split payment", introdotto dalla legge di stabilità 2015, è disciplinato dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale norma stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 1-bis, inoltre, elenca analiticamente alcuni soggetti che devono applicare il regime della scissione dei pagamenti: trattasi, in particolare: - degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; - delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; - delle società controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; - delle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche; - delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma, la circolare n. 27/E del 2017 ha precisato che per l'individuazione delle Pubbliche amministrazioni (PA) può farsi riferimento esclusivo alle previsioni di cui all'art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015. Grazie al richiamo del citato art. 5-bis al comma 209 della legge 244 del 2007, e tramite questo, alla definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono stati ricompresi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell'elenco iPA, con esclusione dei soli soggetti classificati quali Gestori di pubblici servizi, esclusi dall'obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione. L'obbligo di fattura elettronica è stato esteso, con riguardo agli appalti pubblici, dal D.Lgs. n. 148 del 2018, che stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196 del 2009.< Occorre evidenziare che la platea di soggetti cui è destinato il decreto legislativo n. 148 del 2018 è molto ampia, dal momento che l'obbligo di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (platea di soggetti PA individuati - ai fini dell'applicazione dello split payment - dal comma 1 dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972), anche per i soggetti che sono tenuti ad osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all'art. l, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"). Il notevole ampliamento dei destinatari dell'obbligo di fattura elettronica PA non implica automaticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell'ambito di applicazione dello split payment, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015. Dalla ricognizione effettuata, emerge infatti che il novero dei soggetti destinatari delle due norme (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblici) non coincide, dal momento che l'ambito soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 costituisce un sottoinsieme del più ampio novero dei soggetti (PA aggiudicatrici e Enti aggiudicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 148 del 2018. Tale circostanza, peraltro, è compatibile anche con le diverse finalità perseguite dalle due disposizioni: l'intento di combattere l'evasione, per quanto concerne la prima di esse, l'intento di rendere uniforme a livello comunitario la fatturazione degli appalti pubblici, per quanto concerne la seconda.