Agenzia delle Entrate - Risposta n. 378 del 18 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 378 del 18 settembre 2020 in tema di split payment e recupero del versamento IVA duplicato. In tema di split payment di cui all'articolo 17-ter decreto IVA, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell'articolo 26 del decreto IVA, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa deve essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria: - nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti", al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile; - nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d'imposta versata in eccesso rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito dello split payment. Nel caso in cui la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore, ma trattasi di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all'articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all'articolo 1241 e segg. del c.c., è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, il contribuente dovrà effettuare in regime di split payment. A tale fine, sarà cura del contribuente evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo.