Ministero dell'Interno - Decreto 13 agosto 2019 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019 il decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019 che definisce l’organizzazione e il servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Libretto famiglia può essere utilizzato dalle società sportive per effettuare la comunicazione delle prestazioni lavorative rese dagli steward dopo il loro effettivo svolgimento, entro il limite massimo di 5.000 euro annui di spesa per ciascuno steward. In questo caso, come specificato dall’INPS non opera il limite generale complessivo di 5.000 euro di utilizzo riferito ai committenti. Requisiti professionali degli steward I soggetti da impiegare come steward devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea o extra-UE, se in possesso di permesso di soggiorno, con adeguata conoscenza della lingua italiana; b) età compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF; tra 18 e 65 anni, per il CS; tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS; c) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere; d) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS; diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione; e) non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931; f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; g) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, nè a misure di prevenzione; h) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive; i) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione; l) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo. La questura tiene aggiornato l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi richiesti. Divieto di impiego E’ vietato impiegare negli stadi gli steward nei seguenti casi: a) inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, oppure dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle società appaltatrici; b) aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; c) ogni altro abuso della qualifica.