Stop al credito Iva “allo scoperto”: la dichiarazione annuale non può chiudere con un’eccedenza d’imposta detraibile scaturente da versamenti periodici non effettuati. L’importante novità è contenuta nelle istruzioni di compilazione del modello IVA 2019, che rettificano le modalità di riporto dei debiti periodici, in sede di liquidazione annuale, varate l’anno scorso a seguito dell’istituzione dell’adempimento delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche. Una novità che fornirà certamente spunti di approfondimento e discussione nell’appuntamento, oramai prossimo, con il Quinto Modulo del Percorso di Aggiornamento Tributario dedicato alla dichiarazione IVA 2019. Il rigo VL30 Per effetto dell’introduzione del suddetto adempimento, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, inserito dal D.L. n. 193/2016, dall’anno d’imposta 2017 i debiti emergenti dalle liquidazioni periodiche sono divenuti in una certa misura “autonomi”. L’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche, infatti, qualora non sia versata dal contribuente, è posta in riscossione dall’Agenzia delle entrate sulla base delle predette comunicazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo per la riscossione. L’imposta periodica dovuta ma non versata, dunque, viene iscritta a ruolo, previo invio della comunicazione di irregolarità, a sua volta preceduta dalla segnalazione di anomalia finalizzata all’eventuale regolarizzazione spontanea, nel quadro della politica di “tax compliance” codificata dalla L. n. 190/2014. Di conseguenza, l’imposta periodica dovuta, ancorché non versata, va dedotta nella liquidazione definitiva in dichiarazione annuale, onde non duplicare il debito. A tale scopo, nel modello IVA 2018, relativo alla dichiarazione annuale per l’anno 2017, è stato istituito il rigo VL30, composto di tre campi: - il campo 2, nel quale occorre indicare l’importo dell’imposta periodica dovuta, risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 delle comunicazioni trimestrali; - il campo 3, nel quale occorre indicare l’importo dell’imposta periodica effettivamente versata, anche mediante compensazione, compreso l’acconto di dicembre; - il campo 1, nel quale occorre riportare il maggiore tra gli importi indicati nel campo 2 e del campo 3. Nello sviluppo della liquidazione periodica entra in gioco l’importo indicato nel campo 1, sicché nel quadro VL viene dedotto l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche, ancorché in tutto o in parte non versata. Di conseguenza, poteva verificarsi che la dichiarazione presentasse un saldo a credito influenzato (o addirittura determinato esclusivamente) dallo scomputo di versamenti non effettuati; credito che, paradossalmente, risultava utilizzabile anche in compensazione orizzontale, non essendovi indicazioni contrarie. La correzione delle istruzioni 2019 Le istruzioni che corredano il modello IVA 2019, approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15 gennaio scorso, pur confermando le suindicate modalità di compilazione del rigo VL30, introducono un importante correttivo. Nel commento del successivo rigo VL33, destinato ad evidenziare il saldo della liquidazione qualora consista in un credito del contribuente, è infatti precisato che, in tale eventualità (liquidazione a credito), nel rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando, tra le voci a credito di cui ai precedenti righi del quadro VL, l’importo del campo 3 del rigo VL30 anziché quello del campo 1; occorre in sostanza scomputare non l’importo dei versamenti periodici dovuti, ma quello dei versamenti effettivamente eseguiti. Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati; nell’ipotesi in cui tale calcolo porti ad un risultato negativo, il rigo VL33 dovrà essere lasciato in bianco. In altri termini, la dichiarazione annuale non potrà evidenziare un’eccedenza detraibile derivante, in tutto o in parte, dallo scomputo di versamenti periodici non eseguiti. Si ipotizzi la seguente situazione: - Iva sulle operazioni imponibili 1.500 (rigo VL1); - Iva detraibile 900 (rigo VL2); - Differenza di Iva dovuta 600 (rigo VL3); - Versamenti periodici dovuti di 700 (rigo VL30, campo 2); - Versamenti periodici effettuati zero (nessun importo nel VL30, campo 3); - Ammontare Iva periodica 700 (rigo VL30, campo 1). Con i suddetti numeri, la dichiarazione Iva 2018 per l’anno 2017 avrebbe evidenziato un’eccedenza detraibile di 100 (rigo VL33), in quanto nella liquidazione si scomputava comunque l’importo dei versamenti dovuti, anche se non effettuati (700). La dichiarazione Iva 2019 per l’anno 2018, invece, chiuderà con un saldo zero. Nella compilazione del rigo VE33, infatti, si dovrà tenere conto dei versamenti effettuati indicati nel campo 3 del rigo VL30, anziché dell’importo di cui al campo 1 dello stesso rigo VL30, sicché non emergerà alcun credito. Nella compilazione del rigo VL32, saldo a debito, si dovrà invece tenere conto dell’importo dei versamenti periodici dovuti, indicato nel campo 1 del rigo VL30, sicché non emergerà alcun debito a saldo (l’imposta periodica dovuta e non versata, di 700, è posta in riscossione dall’Agenzia, come si è detto, sulla base delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche). E’ da ritenere che qualora il contribuente dovesse pagare l’imposta periodica iscritta a ruolo, pari a 700, per recuperare l’eccedenza a proprio credito di 100 dovrebbe presentare una dichiarazione integrativa a favore; resta da capire se saranno ammesse soluzioni alternative al riguardo. Occorre infine aggiungere che, secondo le ulteriori precisazioni fornite nelle istruzioni di quest’anno, nel campo 3 del rigo VL30 si deve riportare anche l’imposta versata, con il codice tributo 9001 e anno di riferimento 2018, a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione stessa (30 aprile 2019).