Dietrofront delle Entrate sul raddoppio dei termini di accertamento per l’Irap in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Una decisione che arriva con una serie di istruzioni impartite dalleDirezioni regionali, provinciali e Centri operativi alla luce di un orientamento giurisprudenziale diventato ormai prevalente tra merito e legittimità. A incidere anche la considerazione arrivata dall’Avvocatura dello Stato dell’inopportunità di sollecitare ulteriormente la Suprema corte a riguardo, per evitare sia l’esito sfavorevole all’amministrazione finanziaria sia la condanna alle spese di lite. A questo punto, gli uffici coinvolti nei contenziosi pendenti su accertamenti Irap emessi grazie ai tempi supplementari (non più applicabili dal 2016) in presenza di reati tributari saranno tenuti a chiedere la cessazione della materia del contendere. Negli anni i contribuenti hanno portato avanti la linea difensiva che l’extratime non fosse consentito per il tributo regionale considerata l’irrilevanza ai fini penali delle violazioni in tema di Irap, trovando sponda anche in alcuni documenti di prassi (in particolare la circolare 154/E/2000). Il contenzioso che, però, ne è scaturito e tuttora pendente è riconosciuto come «rilevante, sia numericamente che per valore» dalla stessa Agenzia. Del resto, pur in assenza di dati precisi, non è difficile immaginarlo. L’Irap resta uno dei tributi più oggetto di liti : da solo o con altre imposte, sono stati oltre 34mila gli atti impugnati tra gennaio e settembre in Ctp e Ctr. E nel 2018 è cresciuto del 13,3% anche il numero dei ricorsi in Cassazione, passati da 594 a 673.