È fissato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione per permettere ai contribuenti, molti dei quali stanno attraversando una grave crisi economica (e di liquidità) a causa del Covid-19, di avere una boccata d’ossigeno. Il termine era scaduto il 15 ottobre. In sede di conversione in legge del decreto Agosto, infatti, non erano state accolte le richieste giunte da più parti di concedere ancora un periodo di “pace fiscale”, considerato che l’epidemia (e le conseguenti difficoltà economiche per molti) stava riprendendo forza proprio in questo periodo. Il Governo, dunque, è corso ai ripari e, con un decreto legge approvato con urgenza durante il Consiglio dei Ministri del 18 ottobre (quindi, a termine ormai scaduto), ha allungato la moratoria fino al 31 dicembre 2020. Ma non ci si è fermati solo a questo: nel decreto, viene tenuta in vita fino alla stessa data di fine anno la norma che fa decadere dalle rateazioni solo se non si pagano 10 rate (invece di 5). Inoltre, come si legge anche nel comunicato di fine seduta, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle. Ma le sorprese non finiscono qui: il decreto introduce anche una maxi proroga di due anni dei termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020. Partendo da tali informazioni proviamo a riassumere quali sono gli atti interessati dalla proroga e per fare ciò è necessario partire dalla norma che ha previsto, per la prima volta, la moratoria: il decreto Cura Italia. Moratoria della riscossione coattiva La moratoria è stata introdotta con l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che ha disposto la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo (21 febbraio per i residenti nella Zona Rossa) al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da: - cartelle di pagamento; - accertamenti esecutivi; - accertamenti esecutivi doganali; - ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; - accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma ha anche differito il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione. Inoltre, è stato inizialmente disposto che: - i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; - l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione. Inoltre, è stato specificato che si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali. La norma, però, è stata successivamente modificata con gli altri decreti anti-Covid emanati dal Governo e, precisamente, dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). Il decreto Rilancio (art. 154) ha: - esteso dal 31 maggio al 31 agosto il periodo di sospensione; - previsto che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive (invece che delle ordinarie 5 rate). Da segnalare che con un’altra norma, sempre contenuta nel decreto Rilancio (art. 152), è stato disposta la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 52, comma 5, lettera b, D.Lgs. n. 446/1997) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di acquiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Con il decreto Agosto (art. 99) il Legislatore è ritornato sulla questione, spostando in avanti i predetti termini. In particolare: - sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali; - è stata estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la c.d. “decadenza lunga” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive; - è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. La nuova proroga L’ultima puntata di questa storia è stata scritta con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Dopo la conversione in legge del D.L. n. 104/2020, senza che si fosse intervenuto ad allungare il periodo di moratoria, c’erano state molte critiche. Ciò ha portato il Governo alla decisione di concedere un allungamento dei termini per tutto il 2020. In particolare, secondo il decreto (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine: - di sospensione della notifica degli atti sopra elencati; - di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5; - di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi (art. 152, D.L. n. 34/2020). Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021. Sin qui, si tratta di doverose norme per tutelare i contribuenti, specie quelli che sono più colpiti dalla crisi, quali il comparto della ristorazione e dell’intrattenimento. Però, il nuovo decreto ha stabilito che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: a) il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999); b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, è presente un’altra disposizione che, letta nella sua vera essenza, risulta essere molto sbilanciata a favore dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, si prevede che relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015. Quest’ultima norma si applica solitamente in caso di eventi eccezionali e permette di prorogare i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altre parole, si proroga di due anni la possibilità, a favore del Fisco, di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno. Pertanto, se da un lato i contribuenti godono di una “mini” sospensione fino a fine anno della possibilità di vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall’altro quest’ultimo si concede un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per quelli del 2020. Non è la prima volta che si tenta di utilizzare pro-Fisco l’art. 12 citato e, così come accaduto recentemente in altre occasioni (l’ultima delle quali si è verificata con l’art. 67 del decreto Cura Italia, laddove era prevista la sospensione dell’operato degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria) si spera che, se il testo dovesse essere confermato, almeno si riesca a correggere questa stortura durante l’iter di conversione in legge.