Agenzia delle Entrate - Prot. n. 360117 del 23 novembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta alla nota dell’Istituto Nazionale dei Tributaristi, riguardante l’ipotesi di quarantena dello studio professionale e la sospensione degli adempimenti. L’Istituto Nazionale dei Tributaristi ha chiesto di individuare un automatismo che preveda la “sospensione delle scadenze fiscali e contributive” per i contribuenti assistiti da uno studio professionale di un intermediario fiscale il cui titolare ed i collaboratori siano stati posti in “quarantena”. Sul punto, è stato evidenziato che lo svolgimento delle attività di intermediazione da remoto, possibile solo in taluni casi, implica comunque la presenza di un addetto in studio per la gestione dei server e per il reperimento dei documenti non informatizzati. Occorre evidenziare che la normativa emanata per affrontare lo stato emergenziale dichiarato lo scorso febbraio 2020, non contempla la sospensione delle scadenze fiscali e contributive nell’ipotesi in cui l’autorità sanitaria abbia disposto, a carico del titolare e del personale di uno studio professionale, un provvedimento di “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodi di incubazione”. Inoltre, non sembrano ravvisarsi le condizioni indicate nello statuto del contribuente per cui il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato come la chiusura di uno studio professionale che svolge l’incarico di intermediario per i motivi sopra espressi non è riconducibile ad una ipotesi di “causa di forza maggiore” oppure ad un “evento eccezionale ed imprevedibile” che legittima la sospensione od il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili ad un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario. Infatti, sebbene in genere assolti tramite un intermediario abilitato, il responsabile degli adempimenti tributari e fiscali resta in ogni caso il contribuente/cliente cui gli stessi si riferiscono, che dunque risponde delle conseguenze anche sanzionatorie nel caso di mancato o tardivo assolvimento, non potendo trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 6, c. 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997,secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Tale previsione è infatti riservata alla sola ipotesi in cui l’adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che in caso non sembra ricorrere una oggettiva “assoluta impossibilità”, da parte dei “contribuenti/clienti” dello studio sottoposto a “quarantena,” di porre in essere loro stessi gli adempimenti di cui si chiede la sospensione, ma solo un eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso.