Niente Ici sui ruderi. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8620 del 28 marzo 2019. La Corte ha precisato che i cosiddetti "fabbricati collabenti" non devono versare l'imposta in quanto non si può tassare l'area eventualmente edificabile sulla quale poggiano, né possono essere considerati beni utilizzabili in mancanza di lavori di ristrutturazione. Si trovano pertanto in una situazione non prevista dalla legge e quindi l'Ici non si applica. A tal proposito il Dlgs 504/1992 indica una categoria non ampliabile di terreni, immobili e altro per i quali l'imposta è dovuta. Nella sentenza si legge che ha sbagliato la Ctr a rendere imponibile l'immobile in quanto ha finito per introdurre nell'ordinamento, in via del tutto interpretativa, un nuovo e ulteriore presupposto dell'imposta, rappresentato dall'area edificata. Neppure rileva che, come fatto presente dal giudice di appello, l'area già sede della ex acciaieria possa essere oggetto di interventi edilizi di manutenzione e che, in ragione di ciò, essa mantenga una sua edificabilità. La controversia, infatti, ha a oggetto non già il valore commerciale ipoteticamente attribuibile al terreno nella prospettiva della sua futura valorizzazione edilizia e urbanistica, ma soltanto i presupposti dell'imposizione Ici relativi a una determinata annualità e, in ordine a detta annualità si discute esclusivamente di un fabbricato collabente fatto oggetto di conforme e incontestata iscrizione catastale, senza che siano stati dedotti interventi o demolizioni in corso, convenzioni o pratiche amministrative pendenti di recupero e valorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 5, comma, del Dlgs 504/1992.