Scompare dal 2019 il super ammortamento, che sopravvive fino a giugno 2019 nel rispetto di determinate condizioni. L’iper ammortamento nel 2019 può portare, invece, a due diverse agevolazioni fiscali, a seconda che entro il 31 dicembre 2018 sia stata, o meno, ricevuta l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e sia stato pagato un acconto almeno del 20 per cento. Se non sono state rispettate le predette condizioni, in caso di acquisizione di beni «iper-ammortizzabili» nel corso del 2019 scattano i nuovi «scaglioni» di maggiorazione del costo fiscale. Per l’iper ammortamento, quindi, lo spartiacque per lo sfruttamento di una o dell’altra agevolazione sta proprio nel rispetto delle due condizioni sopra indicate, entro il 31 dicembre scorso. Per il 2019, infatti, nonché per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2019 vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e il pagamento del 20 per cento del corrispettivo da parte del cliente, scattano le nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65 della legge 145/2018 ). In questo caso, ossia di acquisizione dei beni nel 2019 o nel 2020, la maggiorazione del costo subisce una modifica rispetto alla norma precedente. Viene previsto, infatti, uno scaglionamento dell’agevolazione che prevede ora una maggiorazione del 170 per cento, per gli investimenti fino a un valore di 2,5 milioni di euro, del 100 per cento, per la parte di investimenti che superano 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, che passa, infine, al 50 per cento per la parte di investimenti che superano 10 milioni di euro e arrivano fino a 20 milioni di euro. Superato tale ultimo limite, l’agevolazione non spetta più. Quindi, in presenza, per esempio, dell’acquisto di beni iper ammortizzabili per un valore complessivo di 4 milioni di euro, fino a 2,5 milioni si avrà la maggiorazione del 170 per cento mentre per la parte che va da 2,5 fino a 4 milioni di euro, si applica la maggiorazione del 100 per cento. La particolarità che si potrà riscontrare è che se, continuando nell’esempio, un singolo bene ha un prezzo di 3 milioni di euro, esso subirà due diverse maggiorazioni, quella del 170 per cento fino a 2,5 milioni, supponendo che esso sia stato acquistato per primo, e quella del 100 per cento sulla parte restante di valore ossia su 500,00 euro. Se, invece, entro il 31 dicembre scorso è pervenuta l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il cliente ha pagato almeno il 20 per cento di acconto, anche se il bene viene materialmente consegnato entro il 31 dicembre 2019, esso godrà della maggiorazione del 150 per cento, qualsiasi sia il suo valore. Per quanto riguarda il super ammortamento, esso è riconosciuto nella misura del 30 per cento, non solo per i beni acquisiti nel 2018, ma anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019 purché sussistano le due seguenti condizioni: entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore ed entro la medesima data del 31 dicembre 2018 sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. Spirato tale ultimo termine, il super ammortamento scompare definitivamente visto che non è stato prorogato per il 2019. Rimane ancora vigente per tutto il 2019, la maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali, indicati nell’allegato «B» alla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016), che sono, però, agevolabili solo in presenza dell’acquisizione di almeno un bene iper ammortizzabile in possesso delle caratteristiche «Industria 4.0».