Anche dopo la conversione in legge del decreto Rilancio, si consiglia di attendere almeno l'emanazione del decreto ministeriale relativo ai requisiti tecnici minimi, che sostituirà i Dm 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008, prima di iniziare ad effettuare gli interventi agevolati al super bonus del 110% per i lavori edili. Le bozze del decreto ministeriale (comunque, non ancora aggiornate con le modifiche apportate dalla conversione in legge), infatti, introducono alcune limitazioni all'agevolazione, oggi non previste dalla norma. Nuovo decreto attuativo Per beneficiare delle detrazioni del 50-65-70-75-80-85-110% sull'ecobonus (comprensivo dei 3 nuovi interventi «trainanti» al 110%) e per il bonus facciate, ogni singolo intervento deve rispettare i requisiti tecnici minimi, che verranno stabiliti da un emanando decreto interministeriale. Le nuove regole andranno applicate a tutti gli interventi la cui data di inizio lavori sarà successiva all'entrata in vigore del decreto, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Nelle more dell'emanazione del nuovo decreto si continuerà ad applicare i Dm 11 marzo 2008 e 19 febbraio 2007. Spesa massima agevolata Il nuovo decreto, oltre a introdurre, come richiesto dal decreto Rilancio, i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (ad esempio, per mq di copertura o per Kilowatt di energia elettrica potenziale), prevede che le «detrazioni fiscali concesse» si applichino con le «percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile e il numero di quote annuali di pari importo su cui ripartire la detrazione riportati nell'allegato B» del decreto stesso. Questa tabella, però, non riporta gli importi massimi di spesa e di detrazione agevolati al 110% relativamente agli interventi trainati dell'ecobonus, che invece indica per i tre interventi trainanti (peraltro, come detto, non ancora aggiornati con la legge di conversione). Per gli interventi trainati, invece, viene indicata solo la percentuale di detrazione, ad esempio, il 65% per il cappotto, e il limite massimo di detrazione spettante, 60mila euro per il cappotto. Non viene riportato, invece, il limite di spesa massimo di 92.307,69 euro (detrazione di 60mila euro, diviso 65%). Si auspica che ciò non voglia far intendere che anche per il superbonus del 110% sugli interventi trainati dell'ecobonus si dovranno applicare questi limiti di detrazione (con conseguente limite di spesa di 54.545,45 euro, dato da 60mila euro, diviso il 110%), in quanto il decreto Rilancio prevede espressamente di applicare gli stessi «limiti di spesa previsti» per l'ecobonus non trainato, quindi, ad esempio, 92.307,69 euro per il cappotto. Bonifico parlante solo per le persone fisiche La bozza del decreto attuativo, poi, prevede che il bonifico «parlante» sarà richiesto solo per le persone fisiche e non anche per le imprese in contabilità semplificata, a differenza di quanto detto nella risposta delle Entrate 22 ottobre 2018, n. 46, che oggi lo impone anche per le imprese in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione (articolo 18, comma 5, dpr n. 600/1973). Il bonifico «parlante», inoltre, non dovrà contenere solo la causale del versamento, costituita dalla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato, ma dovrà contenere anche il numero e la data della fattura che viene pagata. Interventi trainanti e trainati La bozza di questo decreto prevede che solo ai fini dell'estensione del super bonus del 110% agli interventi trainati dell'ecobonus (articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio), le «date di inizio e fine lavori» di questi interventi dovranno essere «ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori» trainanti dell'articolo 119, comma 1 del decreto Rilancio. Trasferimento del credito Il decreto reintroduce una norma ad hoc per il trasferimento ad altri soggetti dell'immobile e/o delle quote residue della detrazione, superando di fatto quanto indicato nelle circolari 1° giugno 2012, n. 19/E, risposta 1.7 e 19 giugno 2012, n. 25/E, risposta 1.2, dove era stato chiarito che per l'ecobonus dovevano applicarsi le indicazioni contenute nell'articolo 16-bis, comma 8, Tuir, relative al recupero del patrimonio edilizio e non quelle dell'articolo 9 bis, comma 2, decreto Mef del 19 febbraio 2007.