L’art. 119 del decreto Rilancio (n. 34/2020) prevede due diverse opportunità per il recupero integrale del costo sostenuto per l’esecuzione di lavori agevolati: - da una parte viene prevista la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% effettuando lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica. L’obiettivo è, quindi, la realizzazione di un patrimonio ecosostenibile; - dall’altra, si prevede la possibilità di fruire della medesima detrazione laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla messa in sicurezza e contro il rischio sismico. In tal caso il beneficio spetta solo nel caso in cui gli immobili siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 individuate dall’ordinanza n. 3274/2003. Si tratta di zone ad alto, medio e moderato rischio sismico. Ad esempio Nella zona 3 sono riconducibili i comuni di Firenze e di Torino. I presupposti e gli adempimenti per fruire delle due detrazioni sembrano analoghi, ma in realtà non è così. Infatti, solo la prima tipologia di detrazione richiede un effettivo risparmio energetico e quindi il miglioramento di almeno due classi energetiche misurabili con l’APE ante e post intervento. L’effetto “traino” diverso I presupposti, al fine di beneficiare delle due detrazioni sono, come anticipato, notevolmente diversi e la circostanza si riflette, inevitabilmente, anche sull’effetto “traino”. Infatti, tale effetto è sensibilmente inferiore con riferimento ai lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico. Per quanto riguarda la prima tipologia di lavori, la disposizione di riferimento è costituita dal comma 2 secondo cui l’aliquota del 110% “si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto - legge 4 giugno 2013, n. 63 […], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”. Inoltre, è possibile fruire della maggiore detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, e per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. L’indicazione è contenuta nei successivi commi 5 e 6 dello stesso art. 119. In tale ipotesi la detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati il limite di spesa è pari a 1.000 euro per ogni kWh. Allo stesso modo la detrazione del 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ai sensi del successivo comma 8. L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’effetto “traino” nella guida del 24 luglio 2020. In particolare, è stato precisato (cfr. pag. 4) che anche il sismabonus è in grado di trainare non solo i costi sostenuti per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, ma anche gli altri interventi di efficientamento energetico e l’installazione delle infrastrutture utilizzabili per la ricarica dei veicoli elettrici. A ben vedere, con riferimento a questi ultimi interventi, la norma non lo prevede espressamente. Infatti, l’art. 119, comma 2 fa riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico che possono fruire anch’essi della detrazione del 110%, se eseguiti congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 e non al sismabonus di cui al comma 4. Analogamente, il comma 8 in esame, riguardante le colonnine elettriche fa riferimento ai lavori “trainanti” di cui al comma 1 e non, invece, al sismabonus. La stessa Agenzia delle Entrate a pag. 10 e a pag. 14 della Guida “corregge il tiro” precisando che l’applicazione della detrazione del 110% alle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico e per l’installazione delle colonnine elettriche si ottiene solo se tali interventi sono eseguiti “congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”. Conseguentemente, la sola esecuzione degli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico non sarebbe sufficiente per “trainare” anche i costi sostenuti per l’efficientamento energetico e per i dispositivi di ricarica delle auto elettriche. Il sismabonus, oltre all’effetto “traino” sull’installazione dell’impianto fotovoltaico e i sistemi di accumulo, consente di estendere la detrazione del 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.