In prossimità della fine dell’anno si accavallano le ipotesi di interventi normativi finalizzati a scongiurare sul nascere i rischi di possibili cause civili tra imprese e condomini causate dal ritardo dei lavori agevolati in grado di attribuire il beneficio del superbonus 110%. Numerose imprese hanno accumulato ritardi e l’esecuzione di una parte dei lavori nell’anno 2024 determinerà, per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, la riduzione del beneficio fiscale dal 110 o dal 90 per cento al 70 per cento. Sussiste il concreto rischio che a causa della riduzione dello sconto in fattura i condòmini siano tenuti a versare all’impresa esecutrice una somma non prevista inizialmente, all’atto della sottoscrizione del contratto di appalto, del 30% del corrispettivo stabilito. L’ipotesi di un SAL straordinario È possibile, però, che con un intervento sul filo di lana il legislatore preveda la possibilità di fruire dell’agevolazione, anche sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito, con la definizione di un SAL straordinario anche se inferiore al 30% dell’intervento complessivo. Infatti, l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 consente di cedere il credito o di fruire dello sconto in fattura, ancor prima del termine dei lavori, ma a condizione che ogni singolo SAL abbia perlomeno raggiunto l’avanzamento minimo del 30%. La disposizione attualmente allo studio derogherebbe a questa condizione e consentirebbe di salvaguardare il beneficio fiscale, nella misura del 110 o del 90 per cento, per tutti i lavori materialmente eseguiti entro il 31 dicembre 2023. Se la modifica normativa dovesse essere approvata, sarebbe possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura anche laddove la quota di lavori eseguita nell’ultima parte dell’anno 2023 fosse inferiore al 30% e la “chiusura del cantiere” intervenisse nel successivo anno 2024. In tale ipotesi la minore quota agevolabile del 70% riguarderà esclusivamente i lavori materialmente eseguiti nel nuovo anno 2024. Servono indicazioni sulla tempistica della fatturazione La portata dell’intervento normativo dovrà però essere ampia. Infatti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del mese di settembre 2023, le indicazioni dovranno riguardare necessariamente anche la tempistica della fatturazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per fruire della detrazione del 110% non solo i lavori devono essere materialmente eseguiti, ma nello stesso anno 2023 deve essere anche effettuato il relativo pagamento. Nel caso di sconto in fattura non si verifica alcun passaggio di denaro tra committente e impresa appaltatrice. Secondo l’Amministrazione finanziaria il pagamento delle spese, ancorché virtuale, si considera figurativamente effettuato alla data della fattura. A tal proposito è stato ancora chiarito che per fruire del beneficio fiscale nella misura del 110 o del 90 per cento la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro la fine dell’anno. Non rileva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la data della fattura, bensì la data di trasmissione al SdI. Conseguentemente, se la trasmissione dovesse essere effettuata nell’anno 2024, il beneficio fiscale diminuirà al 70%. Questo chiarimento implica che qualora in prossimità della fine dell’anno o all’inizio dell’anno 2024 dovesse essere approvata la norma che prevede la possibilità di definire un SAL straordinario, anche inferiore al 30%, si dovrà consentire la conservazione dell’agevolazione anche qualora la relativa fattura sia trasmessa al Sistema entro il 12 gennaio 2024. La fattura potrà riportare come data quella del 31 dicembre e la conservazione del beneficio fiscale nella misura massima dovrebbe essere possibile a condizione che la trasmissione al Sistema di Interscambio avvenga nei termini di legge, quindi entro il 12 gennaio 2024. L’IVA, invece, si considererà esigibile nel mese di dicembre dell’anno 2023. Se questa sarà effettivamente la soluzione al problema, la stessa determinerà un incremento dell’IVA a debito nel mese di dicembre. Le imprese che avranno calcolato l’acconto IVA scegliendo il metodo c.d. previsionale potrebbero trovarsi nelle condizioni di aver calcolato un acconto insufficiente, ma si tratterebbe di un problema agevolmente superabile ricorrendo al ravvedimento operoso.