La cessione dei crediti e lo sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi sono operazioni relativamente semplici che, ancora oggi, nonostante i chiarimenti forniti nel tempo dall’Agenzia delle Entrate, nascono numerose insidie. Al fine di fruire di tali opportunità, previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, è necessario, però, che il singolo stato avanzamento lavori abbia raggiunto l’importo minimo del 30 per cento. Inoltre, le operazioni sono possibili per non più di due stati di avanzamento lavori, oltre all’ultima quota del credito corrispondente alla fine dei lavori. Non è agevole, però, verificare, se il singolo stato di avanzamento abbia raggiunto o meno tale percentuale minima del 30 per cento. In primis il raggiungimento di tale percentuale deve essere verificato singolarmente per ogni stato di avanzamento. Ad esempio se il primo stato di avanzamento ha raggiunto il 35 per cento e il secondo il 29 per cento, la cessione del credito o lo sconto in fattura saranno operazioni limitate al primo stato di avanzamento lavori. Non è possibile effettuare la sommatoria dei due stati di avanzamento lavori. Fin qui non sussistono incertezze. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso del Telefisco del 2023 che in caso di sostenimento diretto della spesa relativa all’intervento, il beneficiario dell’agevolazione può frazionare la stessa fruendone con diverse modalità. Si consideri ad esempio il caso in cui l’intervento complessivo sia pari a 100.000 euro e i fornitori siano più di uno. Il soggetto appaltante potrebbe ad esempio aver corrisposto all’impresa che ha eseguito l’intervento un importo di 40.000 euro. Inoltre, si supponga che il fornitore dei serramenti abbia concesso lo sconto in fattura per l’intero corrispettivo pari a 20.000 euro. L’importo complessivo del beneficio fiscale, considerata la detrazione del 110 per cento di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, è pari a 110.000 euro. Tuttavia, i lavori effettivamente eseguiti ammontano a 60.000 euro, a fronte dei quali potrà essere fatto valere il beneficio del 110 per cento pari a 66.000 euro. Il contribuente potrebbe decidere di fruire dell’agevolazione fiscale in diversi modi. Con riferimento al corrispettivo corrisposto all’impresa che ha eseguito l’intervento il soggetto appaltante potrebbe decidere di fruire della detrazione calcolata su 30.000 euro. In tale ipotesi, l’importo della detrazione, da considerare in diminuzione dell’imposta lorda nel Modello Redditi ammonta a 33.000 euro. L’importo residuo corrisposto, pari a 10.000 euro, dà origine a un beneficio fiscale di 11.000 euro. In tale ipotesi il contribuente potrebbe effettuare una scelta diversa e cedere il credito pari al predetto importo. Non si tratterebbe di una cessione parziale in quanto tale divieto scatterebbe esclusivamente dopo la prima cessione. Il divieto di cessione parziale riguarda unicamente i contribuenti i cui crediti sono “leggibili” nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate in quanto sono originati da una precedente operazione di acquisto o dallo sconto in fattura concesso. Diversamente, il credito di 11.000 euro trae origine da un pagamento diretto effettuato dal soggetto appaltante. In conseguenza di ciò, è possibile fruire del beneficio fiscale sia nella forma della detrazione di imposta, sia sotto forma di cessione del credito come nel caso in esame. L’intervento, però, ammonta complessivamente a 100.000 euro. L’importo residuo, dovuto al secondo fornitore, può dare origine al beneficio fiscale nella forma dello sconto in fattura. L’importo residuo dovuto ammonta a 20.000 euro. Pertanto, a seguito della concessione dello sconto in fattura il fornitore troverà nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate un credito pari a 22.000 euro. Nel caso in esame il contribuente potrà fruire sia della cessione del credito, che dello sconto in fattura. Il credito oggetto di cessione ammonta nell’esempio a 11.000 euro ed è calcolato su un corrispettivo di 10.000 euro, pari al 10 per cento dell’intervento complessivo. Tuttavia, al fine di verificare il raggiungimento della percentuale minima del SAL, pari al 30 per cento dell’intervento complessivo, deve essere considerata sia la parte dei lavori pagata ed eseguita pari a 40.000 euro, di cui 10.000 euro oggetto di successiva cessione, sia lo sconto in fattura concesso, pari a 20.000 euro e corrispondente anch’esso ad una quota di lavori effettivamente eseguiti. In buona sostanza, al fine di verificare la parte dell’intervento effettivamente eseguita è necessario sommare gli importi di 30.000 euro, 10.000 euro e 20.000 euro. In pratica, il primo SAL corrisponde al 60 per cento dell’intervento complessivo e sarà possibile sia effettuare la cessione del credito, e fruire anche dello sconto in fattura, nonostante la parte dei lavori eseguiti relativi ai due benefici fiscali sia pari, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento. Il SAL deve essere considerato unitariamente, nonostante il contribuente abbia fruito del beneficio fiscale in tre diverse forme, cioè nella forma della detrazione fiscale, della cessione del credito e dello sconto in fattura. L’importo del SAL unitariamente considerato risulta pari, come detto, al 60 per cento.