Facendo seguito alla circolare n. 77 del 29 agosto 2023, con il messaggio n. 3379 del 27 settembre 2023 l’INPS fornisce la descrizione del processo di definizione delle domande per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex art. 12 del DL 48/2023, operativo dal 1° settembre 2023. In particolare, l’Istituto rende noto che procederà a una prima fase di verifica automatizzata ex ante dei requisiti delle domande di SFL, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati. Si ricorda che il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni (c.d. “occupabili”), con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione (ADI, operativo dal 1° gennaio 2024), nonché ai singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l’ADI. Ai fini dell’accesso è inoltre necessario il possesso di specifici requisiti di residenza, cittadinanza, soggiorno, economici, patrimoniali, nonché relativi ai beni durevoli e ad altre condizioni, per l’approfondimento delle quali si rinvia alla circolare INPS n. 77/2023. Lo strumento in esame deve essere richiesto all’INPS con modalità telematiche e il percorso di attivazione sarà attuato tramite la piattaforma digitale operante nel SIISL, mediante l’invio automatico del beneficiario ai servizi competenti. Le domande che superano positivamente la prima istruttoria vengono messe nello stato di “Verificata salvo ulteriori controlli” sia nella procedura internet della domanda, sia nel SIISL; quelle che non risultano, invece, nello stato di “Verificata”, saranno soggette a un supplemento istruttorio e saranno visibili nel SIISL nello stato di “Acquisita” e nella procedura internet nello stato di “Sospesa per supplemento istruttorio”. In assenza di uno o più requisiti la domanda sarà invece “Respinta”. Per poter procedere nel percorso di attivazione lavorativa, la domanda deve passare dallo stato di “Verificata” allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”; tale passaggio avverrà immediatamente per i richiedenti che abbiano già effettuato l’accesso al SIISL e compilato e sottoscritto, rendendolo così operativo, il patto di attivazione digitale (PAD). In caso contrario, i richiedenti dovranno accedere e confermare l’iscrizione al SIISL, compilare il curriculum e compilare e sottoscrivere il PAD, con il quale forniranno la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e indicheranno almeno tre agenzie autorizzate all’attività di intermediazione. A questo punto, il riconoscimento del beneficio economico pari a 350 euro mensili (per un massimo di 12 mesi) decorre in momenti diversi a seconda della situazione del richiedente. In particolare, il richiedente con un patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL. Chi ha un patto di servizio sottoscritto, ma non ha un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuarne uno a cui iscriversi e potrà ricevere il pagamento a decorrere dalla data di inizio degli stessi e per la durata dell’effettiva partecipazione. Invece, in mancanza di un patto di servizio personalizzato sottoscritto, il richiedente verrà convocato dai CPI per provvedere alla sua sottoscrizione e individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità in esame dalla data di inizio della partecipazione alle predette attività e per la durata dell’effettiva partecipazione. I soggetti interessati devono confermare ogni 90 giorni la propria partecipazione alle misure in esame, pena la sospensione del beneficio. La liquidazione dell’indennità avverrà solo a fronte di una domanda con esito “Accolta salvo ulteriori controlli” e in presenza di un patto di servizio sottoscritto e, precisa l’INPS, il diritto alla percezione della stessa scaturisce dall’effettiva partecipazione a determinate attività rilevate attraverso il SIISL, ad esempio la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro (compresi i percorsi GOL), ai PUC, ecc. (art. 12 comma 1 del DL 48/2023). Per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data, il pagamento avverrà dal 27 dello stesso mese, mentre le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15, ma entro lo stesso mese, verranno liquidate dal giorno 15 del mese successivo.