Il 1° settembre prende il via il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui all’art. 12 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023). La misura è finalizzata al processo di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro. Sono stati, inoltre, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, i due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuativi relativi alla misura. Anche l’INPS, a valle della pubblicazione dei decreti citati, ha diramato il 29 agosto 2023 la circolare n. 77, con le prime istruzioni operative per i beneficiari in merito alle modalità di accesso dal 1°settembre 2023 alla misura nel rispetto delle indicazioni del decreto Lavoro e dei 2 decreti attuativi. Le indicazioni operative del Ministero del Lavoro In particolare, trattasi del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, che dà attuazione all’art. 5 comma 3, del D.L. n. 48/2023, il quale ha introdotto le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. Nella medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro” adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L., n. 48/2023. Detto decreto ministeriale stabilisce le modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, come si diceva in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro, misura nuova di attivazione al lavoro finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro comunque denominate, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di progetti di servizio civile universale e di progetti utili alla collettività. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro per la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il decreto, nel regolare il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL), che diviene il canale per l’accesso alle nuove misure, disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL. Il portale ministeriale realizzato dall’INPS consentirà l'attivazione di percorsi autonomi e personalizzati di ricerca del lavoro e rafforzamento delle competenze per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. In particolare, i richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma - dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale - potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Tale misura, che si inserisce in una prima ed immediata fase di superamento del RdC prevede, come detto, un’erogazione di un contributo mensile a carico dell’INPS di 350 euro a fronte della partecipazione del beneficiario ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi. Requisiti per l’accesso alla misura I soggetti che intenderanno beneficiare di tale prestazione diritto saranno i componenti di nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni (occupabili, secondo la nuova disciplina del D.L. n. 48/2023), con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Si ricorda che l'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Potranno anche accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi derivanti dai percorsi di inclusione lavorativa nel rispetto del decreto Lavoro. Si precisa che i requisiti per l’accesso alla misura sono quelli previsti per l’assegno di inclusione e, quindi, quelli relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno, economici. Restano esclusi dal beneficio i soggetti che risultino disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, salvo quelle per giusta causa, e risoluzione consensuale ex art. 7 della L. n. 604/1966. Come fare domanda La prestazione viene richiesta all’INPS con istanza telematica ed il percorso di attivazione si attiverà attraverso il SIISL, con l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nell’istanza il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro, agli enti per la formazione. Il richiedente verrà poi convocato dal servizio per il lavoro competente per stipulare il patto di servizio personalizzato, nel quale dovrà indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o intermediari autorizzati, quale misura di attivazione al lavoro. Il comma 6 dell’art. 12 del decreto Lavoro prescrive che, dopo la stipulazione del patto di servizio, attraverso il SIISL, l’interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione, fermo restando che è possibile individuare in autonomia i progetti di formazione ai quali essere ammesso, dandone immediata comunicazione tramite il SIISL. Come visto, il SFL rivoluziona il perimetro dell’impianto normativo precedente attraverso l’introduzione dell’obbligo per i beneficiari di attivarsi sulla piattaforma, in fase di rilascio definitivo in questi giorni, denominata “SIISL” (Sistema informativo inclusione sociale e lavorativa) come sopra detto e con, l’importante intervento delle Agenzie per il lavoro, che in questa fase sono considerate assolutamente strategiche per il buon avvio ed impatto della nuova misura. Infatti, in questo periodo si è intensificato il dialogo tra Ministero del Lavoro, ANPAL Servizi ed INPS (responsabile della piattaforma informatica) per meglio le modalità con le quali le Agenzie potranno contribuire ad alimentare il SIISL che conterrà sia le vacancies messe a disposizione dalle Agenzie autorizzate sia i corsi di formazione presenti nei cataloghi regionali (caricamento a carico delle Regioni). Il contributo delle Agenzie è rilevante in questa fase e introduce un principio teso al corretto equilibrio tra operatori pubblici e privati. Obblighi per i beneficiari del SFL I beneficiari dello strumento sono obbligati, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 48/2023, a rispettare: - l’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività, pena la sospensione del beneficio; - a rispettare gli obblighi di formazione previsti dall’art. 1 comma 316 della L. n. 197/2022 per i percettori di reddito di cittadinanza. I beneficiari dovranno comunicare qualsiasi variazione relativa alle condizioni e ai requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, entro 15 giorni dall’evento modificativo; in mancanza si decadrà dal beneficio. Ipotesi di decadenza Il beneficiario decade dalla misura ove non accetti – senza giustificato motivo - un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche: - riferita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale; - riferita a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; - per la quale sia prevista una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi ex art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; - riferita a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.