È operativo a partire da oggi il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), introdotto dall’art. 12 del DL 48/2023 in sostituzione del reddito di cittadinanza per i soggetti c.d. “occupabili”, una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro, che permette anche di beneficiare di un importo mensile di 350 euro (non frazionabile) per un massimo di 12 mesi. Il SFL è stato disciplinato dal DM attuativo 108/2023 e dal DM 8 agosto 2023, che regola il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) mediante il quale poter accedere alla misura in esame. Successivamente è intervenuto anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, fornendo le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione del SFL. Si ricorda che il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni (c.d. “occupabili”), con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione (ADI), nonché ai singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Ai fini dell’accesso è inoltre necessario il possesso di specifici requisiti di residenza, cittadinanza, soggiorno, economici, patrimoniali, ecc. (si veda “Supporto per la formazione e il lavoro: destinatari, requisiti, importo e domanda” del 29 agosto 2023). Lo strumento in esame deve essere richiesto all’INPS con modalità telematiche e il percorso di attivazione sarà attuato tramite la piattaforma digitale operante nel SIISL, mediante l’invio automatico del beneficiario ai servizi competenti. Con la richiesta, il soggetto interessato dovrà: - rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”); - autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego, alle agenzie per il lavoro e agli intermediari abilitati, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Inoltre, i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale a seguito dell’accesso al SIISL, il richiedente verrà convocato dal servizio per il lavoro competente, tramite la piattaforma SIISL o con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti per stipulare il patto di servizio personalizzato. Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è altresì tenuto al rispetto degli obblighi elencati all’art. 5 del DM 108/2023, tra cui, ad esempio, l’adesione alle misure di formazione e di attivazione indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del SFL. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dalla misura. Il beneficiario è obbligato ad accettare l’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche individuate dall’art. 9 del DL 48/2023 (pena la decadenza dal beneficio). Se l’offerta riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, la prestazione sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro, per poi riprendere per il restante periodo di fruizione. In proposito, si ricorda, che il beneficio è compatibile, entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi, con l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché con la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati o che prevedano benefici di partecipazione comunque denominati o, ancora, in caso di accettazione di offerte di lavoro anche inferiori a un mese. Sotto questo profilo, con la circ. n. 77/2023 l’INPS ha specificato come il beneficiario sia tenuto a inviare all’Istituto la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro tramite modello “SFL-Com Esteso”, entro: - 30 giorni dall’avvio dell’attività di lavoro dipendente; - il giorno antecedente all’inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa. Inoltre, il beneficiario è obbligato a comunicare mediante il modello “SFL-Com Esteso” ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura, entro 15 giorni dall’evento (pena la decadenza).