Il disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente all’esame del Senato, anticipa sensibilmente la vigenza strutturale delle tariffe INAIL ridotte, portandolo dal 2023 al 2020. Le tariffe INAIL utili al calcolo dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione da applicare alle retribuzioni imponibili, sono state ridotte in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019. La revisione delle tariffe dei premi è stata accompagnata da un intervento di aggiornamento del nomenclatore con un contestuale riduzione delle voci di tariffa e da una revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sulla base dei dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015. I tassi in vigore fino al 1° gennaio 2019, infatti, facevano riferimento ai dati del triennio 1995-1997. La legge di Bilancio 2019 ha fissato nel 110 per mille la misura massima che avrebbe potuto raggiungere il tasso medio nazionale e affidato all’INAIL il costante monitoraggio per la verifica della tenuta finanziaria delle nuove tariffe. Il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato aggiornato con i fattori di rischio più attuali, e con l’istituzione di nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro. È stata, inoltre, confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione realizzati in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico del 2008, in linea con le risorse erogate in media nell’ultimo quinquennio. Definitiva applicabilità delle tariffe ridotte Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a rendere strutturale la revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Sarebbe così risolto, dunque, il gap che si era creato dopo l’entrata in vigore del provvedimento, in base al quale la riduzione restava inapplicabile per il 2022. Premio supplementare silicosi e asbestosi Resta confermata l'abrogazione del premio supplementare silicosi e asbestosi, operata dalla legge di Bilancio 2019. Inoltre, per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Riduzioni e sgravi del premio assicurativo Le riduzioni di premio che si applicano anche ai periodi decorrenti dal 2020 sono le seguenti: - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07%; - gli sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera); - lo sgravio per il Registro Internazionale (PAN), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento); - gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), previa verifica del DURC; - la riduzione per Campione d’Italia, spettante in misura pari al 50%; - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate); - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate). Settore navigazione Le imprese armatrici in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni devono allegare: - l’elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina); - la consistenza della flotta per il Ruolo unico; - l’elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia. In caso di attività di navigazione esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione”41 le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS)42. Con riferimento alle imprese che svolgono l’attività in questo settore, è possibile applicare le seguenti agevolazioni: - riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (D.M. 22.12.2017) dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%; - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne nella misura del 45,07%. Oscillazione del tasso Resta confermata la possibilità, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, di operare una oscillazione del tasso medio di tariffa, in riduzione o aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali. Nei primi due anni dalla data di inizio di attività della PAT interessata, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT con i seguenti criteri: - fino a 10: 28%; - da 10,01 a 50: 18%; - da 50,01 a 200: 10%; - oltre 200: 5%.