Il soggetto non residente che svolge attività indipendenti/autonome è soggetto a tassazione in Italia ove si avvalga di una base fissa operante in detto territorio. La definizione di questo presupposto (base fissa) è equiparabile al concetto di stabile organizzazione elaborato in sede OCSE e ad opera della giurisprudenza domestica. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione civile con la sentenza n. 2116 depositata il 22 gennaio 2024. IL FATTO Nei fatti di causa l'Ufficio aveva recuperato a tassazione i corrispettivi conseguiti da una professionista residente in Germania per prestazioni di psicopedagogia svolte, su commessa di una associazione tedesca, a beneficio di connazionali ospitati all'interno di una struttura (“casa famiglia”) ubicata in Italia. Soccombente in primo grado, la contribuente otteneva l'annullamento della pretesa da parte del giudice di appello. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso proposto dall'Amministrazione, operano una ricostruzione della disciplina nella specie rilevante, ricordando come la fattispecie convenzionale del lavoro autonomo, contenuta per quanto di interesse nell'art. 14 del Trattato Italia-Germania, non trovi più corrispondenza nel modello OCSE, in quanto espunta sin dalla versione del 2000. Il Commentario ha giustificato questa scelta per ragioni di semplificazione, date le similitudini con le previsioni dell'articolo 7 in tema di attività imprenditoriale. Ne consegue che, per l'uno (lavoro autonomo) come per l'altro caso (impresa), il soggetto non residente è tassabile in Italia per i redditi prodotti attraverso “un insediamento” che abbia le connotazioni di stabile organizzazione. Occorre dunque una presenza incardinata con stabilità nel territorio dello Stato, in termini di sede di affari con potenzialità lucrativa e discendente dallo svolgimento di attività economica (Cass. nn. 1709/2023, 21693/2020, 31609/2019). In questa prospettiva viene cesurato il ragionamento svolto dalla Commissione Tributaria Regionale che ha trascurato elementi oggettivi acquisiti al processo quali la disponibilità di un centro operante da diversi anni in Italia con una conclamata redditività. Questi elementi, peraltro, risultano corroborati dalle informazioni acquisite dal fisco tedesco e non confutate dalla contribuente cui erano stato eccepite.