Tax credit librerie 2019, dal Mibact in Rete l’elenco dei beneficiari

Il ministero conferma che anche per quest’anno rimangono valide le modalità di fruizione del bonus definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018

Tax credit librerie 2019, dal Mibact in Rete l’elenco dei beneficiari
Il ministero conferma che anche per questanno rimangono valide le modalità di fruizione del bonus definite con il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate del 12 dicembre 2018

A poco più di un mese dalla scadenza utile per inviare le domande, pronto l’elenco dei beneficiari del tax credit librerie 2019, allegato al decreto 31 ottobre 2019 della direzione generale Biblioteche e istituti culturali. La somma può essere utilizzata soltanto in compensazione tramite F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, il codice tributo da utilizzare è il “6894” (risoluzione n. 87/2018). La somma può essere utilizzata dal decimo giorno successivo al riconoscimento del credito da parte del Mibact.

Lo scorso 5 novembre il Mibact ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la lista dei promossi che potranno usufruire dello sconto fiscale.

L’agevolazione, ricordiamo, prevista dall’articolo 1, comma 319 della legge n. 205/2017, è diretta agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati. Il contributo è più sostanzioso per chi non appartiene a gruppi editoriali, in tal caso, infatti, il credito d’imposta è pari a un massimo di 20mila euro per ogni punto vendita, per gli altri il bonus non può superare i 10mila euro.

La pubblicazione dell’elenco, precisa la direzione generale Biblioteche, ha valore di notifica del riconoscimento del contributo, per chi volesse maggiori informazione è disponibile l’indirizzo di posta elettronica taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

Le fasi e le modalità di distribuzione dei crediti sono state stabilite dal decreto interministeriale del 23 aprile 2018, attuativo dell’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di fruizione del credito d’imposta, rimangono valide quelle definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018.

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