Tax credit librerie per l’anno 2018: invio domande entro il 30 settembre

Beneficio fiscale a favore di coloro che vendono al dettaglio libri in esercizi specializzati e utilizzabile in compensazione con F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia

Tax credit librerie per l’anno 2018: invio domande entro il 30 settembre
Beneficio fiscale a favore di coloro che vendono al dettaglio libri in esercizi specializzati e utilizzabile in compensazione con F24 tramite i servizi telematici dellAgenzia

Le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie, relative al 2018, devono essere presentate entro le 12 del 30 settembre 2019 alla direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali. Le domande vanno trasmesse esclusivamente online attraverso il portale dedicato. Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

A chi spetta l’agevolazione

Il bonus fiscale è rivolto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che hanno la sede legale nello Spazio economico europeo e sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata. Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale occorre, inoltre, che gli esercizi specializzati, in possesso del codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 (tax credit librerie) abbiano sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario 2018, ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

A quanto ammonta il bonus

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321, legge n. 205/2017), è concesso, a decorrere dall’anno scorso, fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali gestite direttamente dagli stessi e di 10mila euro per gli altri titolari.

Calcolo del credito d’imposta

Il tax credit è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto Iva, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. L’articolo 3 del decreto attuativo (decreto 23 aprile 2018) contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta.

Occhio alla scadenza

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta vanno presentate, esclusivamente online, entro le ore 12 del 30 settembre 2019 attraverso l’apposito portale della direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata al bonus disponibile sul sito del ministero. Inoltre, eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it. Entro i trenta giorni successivi, una comunicazione informa circa il riconoscimento del credito d’imposta spettante.

Tax credit solo in compensazione

Il credito d’imposta per le librerie specializzate non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante. Modalità e termini per la fruizione del bonus sono contenuti nel provvedimento 12 dicembre 2018. Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894”. Ricordiamo, infine, che l’agevolazione deve essere indicata sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia  in quella relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando   distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

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