Avvio della fattura elettronica con regime sanzionatorio light: potrebbe così sintetizzarsi la previsione del periodo di moratoria previsto per l’avvio dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, anche alla luce degli ultimi chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate. La moratoria permette al contribuente di evitare l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi documentali laddove ponga rimedio ad eventuali errori e/o omissioni entro i termini previsti dal legislatore, ma non quelle previste per omesso versamento dell’IVA. La regolarizzazione per il primo semestre 2019 Con l’obiettivo di non differire l’entrata in vigore della fattura elettronica, nonché al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, l’art. 10, D.L. n. 119/2018 è intervenuto sulla formulazione dell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ammettendo per il primo semestre 2019 la possibilità di regolarizzare la fattura emessa in maniera non corretta (ossia in formato non elettronico) ovvero emessa tardivamente: a) entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni; b) entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, applicando la sanzione ridotta del 20%. Tale possibilità viene concessa per il primo semestre 2019, prorogata fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile. Pertanto, supponendo che in data 16 gennaio 2019 sia stata consegnata della merce, l’emissione della fattura in formato elettronico sarebbe dovuta avvenire - stante le norme attualmente vigenti - entro le ore 24 dello stesso giorno. Laddove la fattura non sia stata emessa entro tale data, il contribuente poteva emetterla, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il 16 febbraio 2019 (di fatto entro il 18 febbraio, dato che il 16 cadeva di sabato), ossia entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA. Lo stesso comportamento potrà essere assunto dai contribuenti che per errore hanno emesso la fattura relativa alla predetta operazione in formato cartaceo. Correzione entro il termine per la seconda liquidazione IVA Gli errori possono essere corretti entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA utile con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta al 20%. Pertanto, un contribuente che liquida l’imposta con cadenza mensile ha tempo fino al 16 marzo 2019 per correggere errori/o omissioni commessi nel mese di gennaio 2019. Tuttavia, in tal caso il contribuente è sanzionato con l’applicazione della sanzione per omesso versamento dell’imposta, pari al 30% della stessa, ridotta al 15% se la violazione viene sanata entro 90 giorni.Resta ferma la possibilità, ha ricordato l’Agenzia, di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.Pertanto, da un lato il legislatore legittima l’emissione tardiva della fattura applicando la sanzione ridotta al 20% dall’altro lo punisce mediante l’applicazione della sanzione per omesso versamento senza prevedere alcuna riduzione, se non il ricorso al ravvedimento operoso.Appare evidente come sia opportuno non indugiare per l’emissione della fattura elettronica, nella consapevolezza che il ritardo non viene scusato, se non in parte.Le criticità legate alla detrazione IVASe la soluzione presentata dal legislatore appare - anche dopo i chiarimenti resi dall’Agenzia - propizia per il soggetto emittente, che non è più tenuto ad emettere la fattura entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata l’operazione, il suo comportamento potrebbe condizionare il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al soggetto cessionario/committente, data l’elasticità con la quale l’emittente può decidere di correggere il proprio operato.Si pensi all’ipotesi di un contribuente che liquida l’IVA con cadenza trimestrale e che per errore emetta il 2 febbraio 2019 una fattura in formato cartaceo.Può ovviare all’errore emettendo la fattura elettronica entro il 20 agosto (ossia entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA). E ciò con evidenti ripercussioni in capo al soggetto cessionario/committente, che magari ha già corrisposto il corrispettivo dovuto, ma deve attendere l’emissione della fattura elettronica per poter detrarre l’imposta.Infatti, anche alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ del 27 novembre 2018, dato che dal 1° gennaio 2019, la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera non emessa, il cessionario che ha ricevuto la fattura in formato analogico non può provvedere alla detrazione dell’IVA. Per poter esercitare tale diritto si deve attendere l’emissione della fattura in formato elettronico.Non solo. Laddove lo stesso provveda alla detrazione dell’imposta sulla base del documento cartaceo è soggetto anche all’applicazione della sanzione.In termini operativi, verrà sanzionato il cessionario/committente che:- ha ricevuto in data 21 aprile 2019 una fattura cartacea - ha provveduto alla detrazione IVA nella liquidazione IVA del 16 maggio 2019.Diversamente, nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica, avendola ricevuta entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non è applicabile.Gli effetti di quanto detto risultano ancora più significativi in capo al soggetto cessionario/committente nel caso in cui questi abbia già corrisposto quanto dovuto, in quanto ha già versato l’IVA che non può portare in detrazione fino al momento in cui non sarà in possesso di un valido documento fiscale (ossia la fattura elettronica).Da quanto detto appare evidente che l’interpretazione resa dall’Agenzia in merito alla tempistica per la detrazione dell’IVA durante il periodo di moratoria, seppur rispettosa del dettato normativo, risulta forse poco “comprensiva” - se così si può dire - delle reali esigenze degli operatori economici.Forse, anche in considerazione della moratoria ammessa per il primo semestre 2019 (30 settembre 2019 per i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile), sarebbe stata opportuna un’apertura dell’Agenzia volta ad ammettere il diritto alla detrazione, per questo periodo, anche in presenza della fattura analogica.Infatti, pur consapevoli che la stessa, dal 1° gennaio 2019, non costituisce documento avente rilevanza fiscale (la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera non emessa) e che quindi non può essere registrato (elemento quest’ultimo indispensabile per poter esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972), sarebbe stato positivo riconoscerle tale rilevanza seppur temporanea, al fine di tutelare anche sul lato passivo il contribuente. Contribuenti mensili Moratoria Termine ultimo per la regolarizzazione 1° gennaio - 30 settembre 2019 Senza sanzione: entro il 16 ottobre 2019 Sanzione ridotta al 20%: entro il 16 novembre 2019 Contribuenti trimestrali Moratoria Termine ultimo per la regolarizzazione 1° gennaio - 30 giugno 2019 Senza sanzione: entro il 16 agosto 2019 Sanzione ridotta al 20%: 16 novembre 2019