Tirocinio Programma GOL: Convenzione INPS-Emilia-Romagna

Con il messaggio n. 2836 del 31 luglio 2023, l’INPS illustra i principali contenuti della Convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione Emilia-Romagna per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione delle misure di politica attiva – Tirocinio Programma GOL.

L’attività di erogazione degli importi correlati alle misure di cui sopra viene affidata all’INPS, previo invio da parte della Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei beneficiari individuati e delle informazioni utili per procedere ai pagamenti (indicazione dell’importo spettante e del periodo di attività).

L’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione Emilia-Romagna attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Occupazione e Formazione, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto. La Regione risulta garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’INPS.

Qualora la Regione Emilia-Romagna comunichi di volere erogare ulteriori interventi di politica attiva, previo conferimento anticipato della provvista, l’INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima il dettaglio dei singoli pagamenti.

La Regione Emilia-Romagna riconosce all’Istituto 4,84 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; detto importo è esente da IVA e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell’INPS, emessa a cura della Direzione regionale.

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Premesso che le indennità a persone fisiche, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo, nonché il conguaglio fiscale di fine anno.

Con riferimento alle attività che verranno svolte, la Regione Emilia-Romagna manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rimborsa all’Istituto le eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla Convenzione in oggetto, durante o anche dopo il termine di validità della medesima.

L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione Emilia-Romagna nell’eventuale accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.

Inoltre, è a carico della Regione Emilia-Romagna il recupero degli importi corrisposti indebitamente, oltre che la competenza inerente alle istanze e ai reclami derivanti dall’attuazione della Convenzione, che devono essere presentati dagli interessati esclusivamente ai competenti uffici della Regione. Con riferimento a eventuali controversie giudiziarie volte a ottenere il riconoscimento o a contestare la misura dell’indennità, la Regione Emilia-Romagna è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

La Convenzione è stata sottoscritta in data 20 gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicare all’Istituto dalla Regione.

L’INPS, comunque, potrà procedere anche oltre la data di scadenza della Convenzione al completamento dei pagamenti di cui trattasi per l’erogazione delle misure ai soggetti individuati e comunicati dalla Regione Emilia-Romagna entro i termini di vigenza della stessa.