Tirocinio semestrale gestori della crisi: soddisfazione dei Commercialisti

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa il 27 febbraio 2023 con cui ha espresso particolare soddisfazione relativamente alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, contenute in un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

Si tratta di un risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui è stato avviato un modello di comunicazione concomitante e di confronto collaborativo che si auspica possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti.

Permangono importanti criticità nell’impianto normativo e l’impegno è costantemente finalizzato ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma.

Per quanto attiene alla data entro cui il tirocinio deve essere posseduto, il Consiglio nazionale, sottolinea de Nuccio, preso atto della difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, ha suggerito di assumere una presa di posizione ragionevole e volta a favorire quanto più possibile i professionisti impegnati non solo nello svolgimento della propria attività di studio, ma anche nel concomitante svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore.

Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 3 chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per gli iscritti. Ovviamente alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso.

Cn riguardo alle modalità tramite cui comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ n. 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. n. 202/2014. Può essere documentato attraverso apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 2,- lett. d) del D.M. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

– l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
– la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
– le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.

Con riferimento alla FAQ n. 2, il Ministero torna a precisare come l’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n. 202/2014 – richiamato dall’art. 356, comma 2, CCII, richieda: lo svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.

Colmando le lacune della normativa il Ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività, aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni, e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale, la cui specifica attività non è espressamente richiamata, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.