La società consolidata può trasferire al consolidato tanto l'eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di Gruppo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la rispostan. 291 dell’11 aprile 2023 con cui ha evidenziato che il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio sociale a zero. Per effetto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 96 del TUIR e, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, dal comma 14 dello stesso articolo 96, il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato riguarda sia quelle di periodo sia quelle oggetto di riporto in avanti (che non è stato possibile trasferire al consolidato per mancanza di capienza nei ROL o negli interessi attivi/proventi finanziari assimilati degli altri soggetti partecipanti), ma non quelle originatesi anteriormente all'ingresso nel regime della tassazione di gruppo. Per queste ultime eccedenze indeducibili ''pregresse'' sussiste, infatti, un divieto concernente la conferibilità alla fiscal unit di tenore analogo a quello espressamente affermato dall'articolo 118, comma 2, del TUIR, con riferimento alle perdite fiscali di esercizi precedenti a quello di avvio del regime. Nel caso in cui la società consolidata che presenti un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili abbia delle perdite fiscali ''pregresse'', ossia realizzate in esercizi precedenti a quello di avvio del regime, con circolare del 21 aprile 2009, n. 19/E, è stato precisato che l'eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere ''liberata'' a livello di fiscal unit utilizzando il ROL ''capiente'' di un altro (o di altri)soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe a essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR. Con la successiva risoluzione dell'11 luglio 2019, n. 67/E, è stato chiarito che l'orientamento interpretativo contenuto nella citata circolare non costituisce, tuttavia, espressione di un principio di carattere generale ma riguarda i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali ''pregresse'' a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo. Secondo la citata risoluzione, infatti, il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica, invece, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio sociale a zero. In tali casi, infatti, non sussiste possibilità di utilizzazione delle perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo e, dunque, l'ammontare delle perdite fiscali pregresse all'opzione del consolidato rimane inalterato. Di conseguenza, la società consolidata può trasferire al consolidato tanto l'eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo.