In base all’orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora venga accertato che, nonostante le parti abbiano stipulato un contratto di lavoro part time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo sono state quelle tipiche del rapporto a tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi deve risultare conforme a detta realtà, atteso che la trasformazione di un contratto a tempo parziale in un ordinario rapporto a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali (Cass. n. 8904/1996). Ciò, in ragione dell’indubbio favore, da parte del legislatore, verso il lavoro a tempo pieno e dell’importanza determinante riconosciuta al criterio dell’effettività come fonte dell’individuazione del trattamento dovuto al lavoratore. Il citato principio di diritto è stato richiamato dalla Cassazione nella sentenza n. 4350, depositata il 19 febbraio 2024, con cui i giudici di legittimità hanno ribadito che, nell’ipotesi in cui sia accertato che la prestazione lavorativa sia stata effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il c.d. “principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all’effettiva consistenza del proprio impegno”, nel momento in cui si tratti di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività. Dunque, a risultare decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto bensì il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti. In particolare, il caso di specie traeva origine dall’impugnazione, da parte del datore di lavoro, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame del lavoratore, aveva dichiarato la trasformazione del contratto di lavoro inizialmente stipulato a tempo parziale tra le parti in un contratto indeterminato full time a fronte dell’intervenuta modificazione delle originarie pattuizioni contrattuali (ossia, plurima e prolungata richiesta datoriale di lavoro supplementare e straordinario e manifesta adesione del lavoratore). Secondo il datore di lavoro ricorrente, la decisione territoriale era errata in quanto il pagamento di tutte le maggiorazioni per il lavoro supplementare e straordinario prestato dal lavoratore era una circostanza ostativa al riconoscimento della volontà novativa dal ricorrente ritenuta indispensabile per l’operatività della novazione oggettiva di cui all’art. 1230 c.c. La Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso proposto dal datore di lavoro, ha confermato il predetto orientamento giurisprudenziale, affermando che, in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, il rapporto lavorativo inizialmente pattuito come lavoro a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme iniziale manifestazione di volontà delle parti. Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità, non è necessario alcun requisito formale per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto lavorativo a tempo pieno, né occorre riscontrare una volontà novativa delle parti ex art. 1230 c.c. nel caso in cui sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il rapporto a tempo pieno. Pertanto, è la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno a poter determinare la trasformazione dall’originario contratto part time a quello full time per comportamenti concludenti, il cui accertamento spetta al giudice del merito (cfr. Cass. n. 20209/2019). In conclusione, la Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro, ha stabilito che qualora risulti acclarata la trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, non vi è più spazio per applicare la disciplina, inclusa quella sanzionatoria, prevista dalle leggi succedutesi per regolare il contratto part time, giacché detta trasformazione opera per volontà consensuale delle parti, e non per fonte legale. Di conseguenza, i diritti che derivano al prestatore di lavoro sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro ormai divenuto a tempo pieno.