Agenzia delle Entrate - Risposta n. 35 dell’11 gennaio 2021 Con la risposta n. 35 dell’11 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate. L’articolo 44-bis del Decreto Crescita del 2019, come da ultimo modificato dall’articolo 72, comma 1-ter, del DL n. 104 del 2020, Decreto Agosto, dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione. Ai sensi del medesimo articolo si dispone che la trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e che a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente si sterilizzano i reversal delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta relativi ai predetti componenti. Inoltre, si dispone che a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti ovvero possono essere chiesti a rimborso. La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. Sul punto è stato evidenziato che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione o del versamento del relativo canone. Inoltre, fermo restando che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis la disciplina non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, si ritiene che, ai fini del beneficio di cui si tratta, detti crediti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario. Infine, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta di cui trattasi è utilizzato il codice tributo "6834".