Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio: piani migrati in “Quote Quinto”

Con il messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla traslazione su pensione delle cessioni da stipendio, soffermandosi sul nuovo piano di migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata nella procedura “Quote Quinto”.

L’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 disciplina l’istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione – o su altro assegno continuativo equivalente – che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa. Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione (del quinto dello stipendio/salario), si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto. Il predetto automatismo traslativo, privo di efficacia novativa, implica il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del quinto della pensione disciplinata dal citato D.P.R. n. 180/1950.

In coerenza con la nuova linea interpretativa, non sussistono ostacoli all’assimilazione, sul piano delle procedure informatiche, della gestione dell’ammortamento del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale sulla pensione, ancorché per la parte residuale, a quello della cessione del quinto della pensione. In forza di tale assimilazione si afferma, pertanto, l’applicabilità dell’articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, che prevede il rinnovo di cessione, nel rispetto del limite invalicabile dettato dal secondo comma del citato articolo 43, secondo il quale “La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”.
Da tale impostazione deriva altresì la debenza a carico degli intermediari finanziari degli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato nell’ipotesi di trattenuta su pensione del residuo debito da cessione del quinto stipendiale.

Si richiama, inoltre, il rispetto dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall’articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma prevede: “L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.

Evoluzione degli applicativi a regime

L’integrale attuazione delle novità appena descritte è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato; ciò al fine di ricondurre al processo di gestione dei piani di ammortamento riferiti a tale cessione, anche quelli relativi alla traslazione su pensione delle cessioni stipendiali.

L’obiettivo del citato progetto è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso e sia di quelli di futura acquisizione.

Il predetto piano è finalizzato a dare immediata attuazione alle novità interpretative sopra illustrate in attesa del totale completamento dell’attività progettuale e si articola nelle operazioni di seguito riportate:

  • migrazione in procedura “Quote Quinto”, già effettuata a livello centrale, dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica presenti nei sistemi GPP/SIN al 12 dicembre 2022;
  • migrazione in procedura “Quote Quinto”, già effettuata a livello centrale, dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata presenti in procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata» al 3 gennaio 2023;
  • acquisizione, da parte delle Strutture territoriali INPS, con le attuali modalità, dei nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata notificati successivamente alle attività di migrazione di cui ai punti precedenti;
  • migrazione, in procedura “Quote Quinto”, da effettuarsi a livello centrale con cadenza periodica, dei nuovi piani acquisiti di cui al precedente punto fino all’avvenuta reingegnerizzazione di “Quote Quinto”.

Le singole operazioni sono dettagliatamente descritte nel messaggio in esame.