Scade il prossimo 7 marzo il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta con riferimento al periodo d’imposta 2018. Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell’anno 2018 prima dell’approvazione della certificazione di pertinenza per il periodo d'imposta 2018, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2019 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto. La Certificazione Unica 2019 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2019 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2018 e 2019 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro il prossimo 1° aprile. Certificazione Unica Con riferimento al periodo d’imposta 2018 i sostituti d’imposta sono obbligati ad elaborare le Certificazioni uniche (CU) che contengono: - i dati relativi ai redditi erogati, alle ritenute operate e all’inquadramento contributivo del rapporto di lavoro; - i compensi e le provvigioni erogate e le relative ritenute con riferimento ai lavoratori autonomi. Obbligati all’adempimento sono anche: - le Amministrazioni dello Stato che hanno effettuato ritenute alla fonte sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973; - i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, ex INPDAP e/o INAIL, e/o che nel periodo d’imposta 2018 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali dovuti all’INPS o premi assicurativi dovuti all’INAIL. I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro. Novità 2019 La Certificazione unica 2019 contiene alcuni campi da utilizzare per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. Infatti, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d’imposta annuo non imponibile a fini Irpef. A tal fine: - nel campo 379 l’ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni; - nel campo 380 l’ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda. Nella sezione “Previdenza complementare” al punto 411 non è più presente il codice 4, che veniva utilizzato per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate, ed è stato eliminato il punto 414 utilizzato per l’inserimento dell’importo del TFR destinato al relativo fondo. Nella sezione “Altri dati”, destinata all’indicazione dei redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia, al punto 466 è stato eliminato il codice 2 che riguardava la fruizione in dichiarazione dell’agevolazione spettante ai lavoratori dipendenti che rientravano in Italia dell’estero. Nel campo 479 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 concorre interamente a formare il reddito. La sezione del premio di risultato detassabile è stata integrata dei nuovi campi 580 e 590, nei quali il datore di lavoro dovrà specificare l’ammontare delle “erogazioni in natura” ex art.51, c.3 del Tuir corrisposte in sostituzione del premio monetario, non assoggettate ad imposta e quindi già incluse nei punti 573 e 583 se non eccedenti la soglia dei 258 euro, o tassate ordinariamente se di importo superiore. E’ stata aggiunta una nuova sezione da compilare per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. In particolare, ai punti 741, 743 e 745, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: - 1 nel caso di prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria; - 2 per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - 3 con riferimento ai compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; - 4 per indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; - 5 per indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; - 6 in caso di rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP); - 7 per altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro. Nei punti 742, 744 e 746 deve essere indicato l’ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745. Sanzione per omesso invio Il termine di scadenza fissato al 7 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti ed assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel modello 730/2019 precompilato. Le Certificazioni Uniche 2019 relative ai lavoratori autonomi, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il modello 770/2019, senza l’aggravio di alcuna sanzione. L’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU 2019 è punita con una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione con il limite massimo di 50.000 euro. Nessuna sanzione è invece prevista nel caso in cui la certificazione unica errata, sia corretta e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33, per singola certificazione, entro il limite massimo di 20.000 euro.