Trasmissione dati sanitari al STS: è il 31 gennaio l’ultimo giorno utile

L’appuntamento quest’anno riguarda anche nuove figure e le strutture militari del comparto medico. Niente sanzione in caso di comunicazioni correttive inviate nei cinque giorni successivi al termine

Entro domani, 31 gennaio, i professionisti del reparto sanitario dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria i dati sulle prestazioni erogate ai loro pazienti nel 2019 e che confluiranno direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi precompilata tra le spese detraibili.

Il termine riguarda, quest’anno, anche le nuove categorie individuate dai decreti Mef del 22 marzo e 22 novembre 2019, per le quali l’adempimento entra a regime da quest’anno in relazione ai dati riguardanti tutto il 2019.
In particolare, nel primo caso si tratta di strutture sanitarie militari, nel secondo di nuove figure professionali del settore sanitario (fisioterapisti, dietisti, tecnici ortopedici, eccetera) e biologi.
Le specifiche tecniche per l’invio telematico al Sistema tessera sanitaria e le modalità di consultazione e conservazione dei dati da parte dei contribuenti sono state definite con i decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
Le modalità di utilizzo delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, invece, sono state messe a punto con i provvedimenti delle Entrate del 6 maggio 2019, per quanto riguarda le strutture militari e dello scorso 23 dicembre, per le altre categorie.

Nel caso di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione fino a un massimo 50mila euro. La sanzione non si applica se l’invio dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, nei cinque successivi alla segnalazione stessa. Infine, in caso di comunicazione trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014).

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