Sul filo di lana, in prossimità dell’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019) di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con la circolare n. 15/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative, anche con riguardo alla moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 12-quinquies del decreto Crescita. Moratoria dei corrispettivi: l’interpretazione delle Entrate Preliminarmente, al fine di definire compiutamente l’ambito di applicazione del periodo di moratoria, è stato osservato che la disposizione in argomento “fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri”. L’Agenzia delle Entrate ha poi ancora osservato che, “al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma”. Secondo questa prima indicazione, non sembra che la possibilità di trasmettere i corrispettivi entro il mese successivo, senza per questo subire l’irrogazione delle specifiche sanzioni, possa essere “giustificata” da qualsiasi ragione. Il legislatore ha voluto rendere più graduale l’entrata in vigore del nuovo obbligo consentendo ai contribuenti di dotarsi dell’apposito registratore di cassa anche oltre la scadenza del 1° luglio. In tale ipotesi, quindi per coloro che non avranno ancora in dotazione il registratore di cassa, i relativi corrispettivi del primo mese di luglio potranno essere trasmessi telematicamente entro il successivo mese di agosto. In realtà questa interpretazione restrittiva non appare del tutto convincente e la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito della moratoria una “lettura più ampia”. Deve poi considerarsi che l’Agenzia delle Entrate ha anche individuato una soluzione alternativa. Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, i contribuenti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019. I contribuenti che hanno installato i misuratori Sostenere che il periodo di moratoria è circoscritto ai casi di mancata installazione del registratore di cassa, significherebbe affermare che tale periodo debba essere limitato ad un mese. L’interpretazione “svuoterebbe” la previsione normativa di qualsiasi significato. In buona sostanza, se si sostiene che il contribuente deve dotarsi del registratore di cassa entro il mese di agosto, al fine di trasmettere entro la fine dello stesso mese i corrispettivi di luglio, verrebbe meno qualsiasi ragione per riconoscere allo stesso contribuente il periodo di moratoria, relativamente ai corrispettivi incassati nei mesi successivi purché relativi al primo semestre. L’Agenzia delle Entrate ha così fornito un’interpretazione ampia. Secondo la circolare n. 15/E del 2019, “nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.