Assonime ha emanato la circolare n. 14 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il decreto legislativo riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. Inoltre la memorizzazione e trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. In merito a ciò l’Agenzia dell’Entrate ha definito le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo apposite specifiche tecniche. Il nuovo obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria e sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Le operazioni esonerate Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sugli esoneri è del 10 maggio 2019, questi hanno un carattere provvisorio, poiché con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno. Il decreto prevede che l’obbligo di memorizzazione elettronica telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica senza limiti di tempo: - alle operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione; - alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali, come ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali o a bordo di aereo o treno con trasporto internazionale. In ogni caso queste operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi ed è possibile optare di effettuare comunque la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il decreto prevede esoneri fino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi; nonché alle operazioni marginali rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l’emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’un per cento del volume d’affari dell’anno 2018. Inoltre il decreto prevede che per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Sanzioni Nel caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione per i soggetti obbligati si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6 c. 3 e 12 c. 2 del d.lgs. n. 471/97. Nello specifico in caso di mancata emissione di ricevute fiscali la sanzione è par al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si ha in caso di omesse annotazioni sull’apposito registro. La sospensione della licenza segue nel caso in cui siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale.